Richiesta di cittadinanza per residenza
Concessione della cittadinanza italiana a stranieri residenti in Italia
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere di ottenere la cittadinanza italiana che verrà concessa loro con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.
Chi può fare la richiesta:
- il cittadino non comunitario che risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni;
- il cittadino comunitario che risiede legalmente in Italia da almeno 4 anni;
- l’apolide o rifugiato politico che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni;
- il figlio o nipote in linea retta di secondo grado di cittadini italiani per nascita, legalmente residente in Italia da 3 anni;
- chi è nato in Italia e risiede legalmente in Italia da 3 anni;
- il maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e residente legalmente in Italia da 5 anni, successivi all’adozione;
- chi ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Dove va presentata la domanda:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza e compilata sull’apposito modello scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/
dove va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.
E’ ora previsto un versamento alle poste di 200 euro alla presentazione della domanda di cittadinanza. I bollettini per il versamento dovranno dunque essere indirizzati al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.
Per chi risiede all’estero il versamento verrà effettuato tramite bonifico estero o tramite i circuiti europei delle Poste.
Documentazione richiesta:
- estratto dell’atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell’apposito modello di domanda da presentare in Prefettura;
- certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.
Una volta compilata la domanda, è necessario, fare due fotocopie della domanda e dei documenti presentati (atto di nascita e certificato penale), due fotocopie del permesso di soggiorno o attestazione permanente di residenza (quest’ultima solo per i cittadini comunitari), nonché una fotocopia per anno dei modelli dei redditi percepiti negli ultimi tre anni (che comunque non dovranno essere inferiori a € 8.260 circa se non si ha a carico nessun componente familiare; € 11.300 circa con coniuge a carico).
Il rifugiato politico, al posto della documentazione indicata ai punti precedenti, può produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria nel suo Paese di origine, nonché copia dell’attestato dal quale risulti il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico.
Se al momento della presentazione della domanda la documentazione è irregolare o incompleta, l’interessato è invitato ad integrarla e regolarizzarla entro un termine che verrà comunicato dalla Prefettura. Altrimenti, la Prefettura dichiarerà l’inammissibilità della domanda.
Nel caso di figli stranieri nati in Italia:
I figli di stranieri nati in Italia e residenti dalla nascita all`età di 18 anni, possono dichiarare di volere la cittadinanza italiana purché lo facciano entro il compimento del 19° anno di età: l`ufficio competente è il Comune di residenza.
Riferimento normativo:
Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Legge n.94 del 15 luglio 2009
Circolare del Ministero dell`Interno del 7 novembre 2007 n.22
Circolare del Dipartimento del Ministero dell`Interno del 6 Agosto 2009
Circolare del Ministero dell`Interno del 2 settembre 2009 n°11501
Sito Ministero dell’Interno per elenco Prefetture:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/prefetture/scheda_20831.html