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 Tuesday, September 07, 2010   BANCA DATI | Percorsi di Ingresso - Soggiorno

Richiesta di cittadinanza per matrimonio

Concessione della cittadinanza italiana a cittadini stranieri coniugati con italiani
Il cittadino straniero, o apolide, coniugato con un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana, facendone richiesta.

Chi può fare la richiesta:

  • il cittadino straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e che risiede legalmente in Italia da almeno due anni, a partire dalla data del matrimonio (ridotti della metà se nascono figli dopo il matrimonio);
  • il cittadino straniero, coniugato con un cittadino italiano e residente all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Fino all’ottenimento della cittadinanza non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere una separazione legale.

A chi va presentata la domanda:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, compilata sull’apposito modello scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/
su cui va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.

E’ ora previsto un versamento alle poste di 200 euro alla presentazione della domanda di cittadinanza. I bollettini per il versamento dovranno dunque essere indirizzati al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”.
Per chi risiede all’estero il versamento verrà effettuato tramite bonifico estero o tramite i circuiti europei delle Poste.
Se si risiede all’estero, è possibile presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente autorità consolare.

Documentazione richiesta:
Alla domanda si devono allegare i seguenti documenti:

  • estratto dell’atto di nascita, tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nell’apposito modello di domanda da presentare in Prefettura;
  • certificato penale del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda.

Una volta compilata la domanda, è necessario, fare due fotocopie della domanda e dei documenti presentati (atto di nascita e certificato penale), due fotocopie del permesso di soggiorno o attestazione permanente di residenza (quest’ultima solo per i cittadini comunitari)

Il rifugiato politico, può produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla propria posizione giudiziaria nel Paese di origine.

Quando la domanda risulta incompleta:
Se al momento della presentazione della domanda la documentazione è irregolare o incompleta, si viene invitati ad integrarla e regolarizzarla entro un termine che verrà comunicato dalla Prefettura. Altrimenti, la Prefettura dichiarerà l’inammissibilità della domanda.

Quando viene rifiutata la domanda:
I casi in cui è previsto il rifiuto della domanda possono essere:

  • per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
  • per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all’estero, per reati di particolare gravità.

Riferimento normativo:
Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Legge n.94 del 15 luglio 2009
Circolare del Ministero dell`Interno del 7 novembre 2007 n.22
Circolare del Dipartimento del Ministero dell`Interno del 6 Agosto 2009
Circolare del Ministero dell`Interno del 2 settembre 2009 n°11501

Sito Ministero dell’Interno per elenco Prefetture:
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/prefetture/scheda_20831.html

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