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 Tuesday, September 07, 2010   BANCA DATI | Percorsi di Ingresso - Soggiorno

Richiesta di cittadinanza per discendenza

Chi ha diritto di cittadinanza per discendenza:
Ai sensi della Legge sulla cittadinanza italiana, i figli nati all`estero da cittadino italiano acquisiscono dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
Da ciò deriva che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani siano investiti della cittadinanza italiana.
Questa opportunità si è ancora più estesa per gli appartenenti a famiglia di antica origine italiana i quali siano nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all`epoca della loro nascita.
Ne consegue, che pure i discendenti di una emigrante italiana o di figlia di emigrante italiano sono da considerarsi cittadini italiani purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d`entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Dove e quando presentare domanda:
- Residenti all`estero:
Lo straniero di origine italiana, residente all`estero, deve rivolgersi all`Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all`estero.
- Residenti in Italia:
Lo straniero d`origine italiana, residente legalmente nello Stato, che intende ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana, deve presentare domanda, in carta resa legale, al Sindaco del Comune di residenza - Ufficio dello Stato civile, sottoscrivendo detta domanda davanti al funzionario addetto al procedimento presso l`Ufficio di stato Civile.

Ai fini di poter accedere alla procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana per residenza si ammette eccezionalmente la possibilità di ottenere la residenza anche se si è in possesso di un titolo di soggiorno di breve durata, che poi, una volta instaurata la procedura qui illustrata, potrà essere convertito in un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, che formalmente non autorizza al lavoro.

REQUISITI:
Essere discendenti di emigrati italiani all`estero.

Documentazione richiesta:
Lo straniero che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti:

  1. estratto per riassunto dell`atto di nascita dell`avo italiano emigrato all`estero, rilasciato dal comune italiano dove egli nacque (comprensivo di tutte le annotazioni ed ovviamente essenziali in ordine di perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
  2. atti di nascita, in copia integrale muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea diretta, compreso quello della persona richiedente il possesso della cittadinanza italiana;
  3. atto di matrimonio, in copia integrale, dell`avo italiano emigrato all`estero, munito di traduzione ufficiale italiana se contratto all`estero;
  4. atti di matrimonio, in copia integrale, dei suoi discendenti, in linea diretta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
  5. atti di morte, in copia integrale, dell`avo italiano emigrato all`estero e dei discendenti;
  6. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d`emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l`avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall`Italia, non acquistò la cittadinanza dello stato estero d`emigrazione anteriormente alla nascita dell`ascendente dell`interessato.
    N.B. Qualora l`ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all`estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, oppure le generalità dello stesso siano indicate in modo diverso negli atti relativi ai discendenti, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.
  7. certificato di residenza.

La domanda presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta resa legale e i certificati forniti in allegato, quando rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere compilati su carta semplice ed opportunamente legalizzati salvo che non sia previsto l`esonero della legalizzazione in base a convenzioni internazionali accettate in Italia.
I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono presentati in Italia, dovrà essere redatta compilata su carta bollata.

Quando la domanda risulta incompleta:
L`ufficio, qualora ne ravvisi la necessità al fine dell`accertamento della discendenza jure sanguinis, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione integrativa che di caso in caso si rendesse necessaria.

Quando viene rifutata la domanda:
Non verranno prese in carico dall`ufficio, richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis non corredate dalla documentazione necessaria o con documentazione non in regola con le forme di legalizzazione prescritte dalla vigente normativa.

Riferimento normativo:
Circolare del Ministero dell`Interno n. K.28.1 dell`8 Aprile 1991
Circolare del Ministero dell`Interno - Dipartimento libertà civili e Cittadinanza - n. K28 del 23 dicembre 2002
Circolare del Ministero dell`Interno del 13 giugno 2007 n. 32

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