Rimpatrio coatto
Casi di Rimpatrio forzato:
In Italia sono due le principali forme di allontanamento e rimpatrio coattivo di uno straniero dal territorio nazionale:
- l`espulsione
- il respingimento alla frontiera.
L’espulsione:
L`espulsione può essere di due tipi: amministrativa o giudiziaria.
L`espulsione amministrativa può avvenire:
- per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (disposta dal ministero dell`Interno);
- per ingresso clandestino;
- per irregolarità del soggiorno;
- per sospetta irregolarità sociale (disposte dal Prefetto).
Secondo la recente legislazione si prevede che l’ingresso e il soggiorno illegale costituiscano un illecito penale (ammenda da 5.000 a 10.000 euro e espulsione immediata).
Secondo la legge sull`immigrazione, l`espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ed è immediatamente esecutiva, anche se può essere impugnata da parte dell`interessato.
L`espulsione contiene l’obbligo a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo oppure il rinnovo è stato poi negato. Qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga a tale obbligo, il questore dispone l`accompagnamento immediato alla frontiera.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato (per un periodo di dieci anni, o comunque non inferiore a cinque anni) senza una speciale autorizzazione del ministro dell`interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l`arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Contro il decreto di espulsione amministrativa sono previste due diverse forme di tutela giurisdizionale:
a) ricorso al TAR del Lazio, contro il decreto di espulsione emanato dal ministro dell`Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
b) ricorso al tribunale ordinario, contro gli altri tipi di decreti di espulsione amministrativa.
Il respingimento alla frontiera:
Il respingimento alla frontiera è disposto nei confronti dello straniero che si presenta alla frontiera privo dei requisiti che consentono l`ingresso nel territorio italiano oppure che, sottraendosi ai controlli, viene fermato subito dopo l`ingresso.
La nuova legge prevede inoltre che possono essere respinti:
- gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso;
- gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
Il respingimento di uno straniero non può essere attuato verso uno Stato dove possa essere oggetto di persecuzione.
Riferimento normativo:
Testo unico Immigrazione (D. Lgs 286/98) integrato e aggiornato ad Agosto 2009 (norme della L. 94/2009)