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PIÙ DIFFICILE LA «CACCIA» AL VISTO – NUOVO REGOLAMENTO UE, DA SETTEMBRE INTENSIFICATE LE PROCEDURE DI CONTROLLO
Parte il sistema d'informazione dei visti (Vis) tra i Paesi UE, che punta non solo a semplificare la procedura sulle domande di visto, ma soprattutto a intensificare la lotta contro la frode. Con controlli comuni ai valichi di frontiera e all'interno degli Stati membri. Obiettivi da raggiungere a partire dall'entrata in vigore, il 2 settembre 2008. del regolamento comunitario 767/2008 del 9 luglio (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 13 agosto) relativo ai sistema d'informazione visti e lo scambio dei dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata. Un altro tassello che si aggiunge al sistema Schengen e punta a limitare il fenomeno del "visa shopping": regole comuni per evitare che ehi intende ottenere un visto inizi un pellegrinaggio tra le autorità nazionali dei Paesi membri alla ricerca della legislazione più favorevole. Le procedure saranno uguali per tutti gli Stati: ogni autorità competente per i visti, nel territorio comunitario, dovrà, al momento della richiesta, procedere all'apertura di un fascicolo e inserire i dati, compresi quelli biometrici. Il regolamento è articolato su un doppio binario: da un lato sono individuati, per assicurare uniformità tra gli Stati, i dati cosiddetti obbligatori da introdurre nel Vis (sede principale Strasburgo) e dall'altro quelli facoltativi. Sui primi, gli Stati non hanno discrezionalità e dovranno inserire nei fascicolo del richiedente le informazioni indicate all'articolo 9, incluse le impronte digitali, le notizie sulla destinazione principale e la persona che si fa carico delle spese di sostentamento. Completata la procedura, l'autorità competente dovrà aggiungere i dati sul visto o quelli che hanno giustificato il no alla concessione. Tra i motivi idonei a escludere il rilascio del visto, ci sono i rischi per l'immigrazione illegale, l'assenza di mezzi sufficienti, i pericoli per ordine pubblico, sicurezza nazionale e salute. L'archivio dei dati raccolti nei fascicoli sarà accessibile anche per le domande di asilo, con un potere degli Stati di eseguire interrogazioni utilizzando le sole impronte digitali. L'accesso ai dati provenienti dal Vis è limitato al fine specifico per il quale sono richiesti dalle autorità statali e potranno essere conservati negli archivi nazionali solo nei limiti necessari a risolvere le questioni oggetto della consultazione. Con una maggiore apertura nei casi di lotta al terrorismo: in quest'ipotesi, infatti, malgrado l'ambito di applicazione oggettivo limitato ai visti, il regolamento, completato dalla decisione 2008/633/Gai sulle regole tecniche per la consultazione, concede un accesso eccezionale ai dati alle autorità nazionali competenti per la lotta al terrorismo. Spetta poi agli Stati garantire, anche durante la trasmissione all'interfaccia nazioonale, la protezione dei dati. (Fonte: Il Sole24Ore – 15/08/2008 –Pagina web 21)
Leggi il regolamento comunitario 767/2008
(28 Agosto 2008)
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