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DECRETI FLUSSI PER LAVORATORI STAGIONALI E NON STAGIONALI 2010: EMANATE CIRCOLARI MINISTERIALI, PER I LAVORATORI STAGIONALI SI COMINCIA DAL 21 APRILE

Pubblicata la circolare n. 14 del 19 aprile 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si comunica la firma del decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010.

Il decreto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente l’ingresso in Italia di 80.000 lavoratori non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro subordinato stagionale e l'ingresso di 4.000 cittadini non comunitari per lavoro autonomo. E’ previsto, inoltre, l’ingresso di 2.000 cittadini non comunitari che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nel Paese di origine ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni).

Per il Veneto si prevedono 8.820 ingressi per lavoro stagionale così distribuiti:

Belluno 170
Padova 700
Rovigo 600
Treviso 250
Venezia 1.000
Verona 6.000
Vicenza 100

La presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro stagionale é possibile dalle 8 del giorno 21 Aprile 2010 fino al 31 Dicembre 2010,  e potrà avvenire esclusivamente con modalità informatiche utilizzando il sistema accessibile dal sito internet del Ministero dell’Interno.

Leggi il Decreto Flussi

Leggi la Circolare n. 14 del 19 aprile 2010

Leggi l'Allegato 2 ripartizione territoriale degli ingressi per lavoro stagionale

Leggi l'Allegato 3 ripartizione territoriale quote per conversioni del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in lavoro autonomo e per richieste di permesso di soggiorno d lavoro autonomo di stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Paese

La Circolare del Ministero dell’Interno 19 aprile 2010 n. 2699, ha reso noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2010, concernente la programmazione di flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l’anno 2010.
Il decreto, in allegato alla circolare, prevede una quota massima di 80.000 unità per l’ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2010 per motivi di lavoro stagionale.
Le quote di ingresso per motivi di lavoro stagionale riguardano:
a) i lavoratori di: Serbia, Montenegro, Bosnia – Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Kosovo, Croazia, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.
b) i lavoratori subordinati non comunitari dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.
c) I lavoratori stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009

Lo stesso provvedimento consente anche, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, l’ingresso per motivi di lavoro autonomo di 4.000 cittadini stranieri residenti all’estero e appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana.
b) liberi professionisti.
c) soci e amministratori di società non cooperative.
d) artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
e) artigiani purché questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuisco finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Inoltre, all’interno della quota, sono ammesse sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ed è anche consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.

Infine, come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010, Il D.P.C.M. consente l’ingresso sul territorio nazionale di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine ai sensi dell’art. 23 del T.U. 286/98.

Leggi la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2699 19 aprile 2010

Vi sono quindi alcune quote definite quale "anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l’anno 2010": sul punto, nel decreto "mille-proroghe" é contenuta  la norma che pone i presupposti giuridici per l’emanazione di un decreto flussi per lavoratori non stagionali anche nell’anno in corso.
Nel 2010 infatti, senza questa modifica, sarebbe impossibile emanare un nuovo decreto visto che il Testo Unico prevede che, in caso di assenza di un documento programmatico triennale, come nel nostro caso, le quote dell’anno in corso possono essere pari a quelle emanate nell’anno precedente.
Fino al “Decreto Mille - proroghe” nel Testo Unico Immigrazione vi era le previsione secondo la quale “In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.” (art. 3 comma 4)

Ora invece la modifica consente di rifarsi alle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato così sarà possibile consentire l’ingresso di 150.000 nuovi lavoratori anche nell’anno in corso (questo infatti era il numero di nulla osta previsto per il 2008, nell’ultimo decreto approvato, a cui vanno aggiunti gli 80.000 ingressi per lavoro stagionale):
Art. 10-ter (Modifiche all’articolo 3, comma 4, testo unico in materia di disciplina dell’immigrazione)
1. All’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole da: "nel limite" sino a: "precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato"
.

Questa modifica assieme alle "anticipazioni" contenute nel Decreto stagionali 2010 prefigura l’idea che il Governo intenda stabilire i presupposti giuridici per consentire il rilascio di nuovi nulla osta a seguito della emanazione di un possibile futuro Decreto Flussi.

(23 Aprile  2010)

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