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APPROVATO IL PIANO PER L'INTEGRAZIONE NELLA SICUREZZA, L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE E IL DECRETO RELATIVO AL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Denominato ‘identità e incontro’, l’accordo tra straniero e Stato prevede corsi di lingua e di educazione civica.

I ministri dell’Interno Roberto Maroni e del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi hanno presentato oggi al Consiglio dei ministri il Piano per l'integrazione nella sicurezza e l’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Si tratta di un sistema di regole che, come ha spiegato il ministro Maroni nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Chigi, consente a chi vuole venire in Italia rispettando le leggi «un percorso di integrazione eccellente». Il piano prevede strumenti d'integrazione per gli stranieri e la frequenza a corsi d'italiano e di educazione civica.

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il dpr che regola la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, previsto dal pacchetto sicurezza. L’iter del provvedimento dovrebbe concludersi entro l’anno ed essere in vigore dal primo gennaio del 2011, ha annunciato Maroni.
«Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il ministro - di ciò che abbiamo fatto contro l'immigrazione clandestina». Il nostro modello, ha spiegato Maroni, permette «rigore e severità», ma anche una «politica di integrazione che non ha pari in Europa». Il sistema sviluppato in Italia «può essere portato in Europa come best practice».

Il Piano, promosso dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'istruzione, si basa su cinque principi basilari di integrazione:

• Educazione e apprendimento – La scuola come primario luogo di intervento, con tetti di alunni stranieri nelle classi per favorire l’integrazione attraverso la formazione linguistica e la conoscenza della Costituzione tramite l’educazione civica.

• Lavoro – Con particolare attenzione ad una programmazione dei flussi misurata con le effettive capacità di assorbimento della forza lavoro. Un percorso, questo, che deve iniziare già nei paesi di origine.

• Alloggio e governo del territorio – Un tema cruciale per la creazione di un patto sociale nel rispetto delle regole di convivenza civile, al fine di evitare il binomio immigrazione-criminalità, spesso dovuto alla nascita di enclavi monoetniche.

• Accesso ai servizi essenziali – Favorire il rapporto con la burocrazia e con l’accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali è essenziale. Un percorso che può essere facilitato, fra l’altro, da un’opportuna formazione specifica di operatori e mediatori.

• Minori e seconde generazioni – Priorità all’integrazione dei minori stranieri presenti sul territorio e loro tutela piena ed incondizionata.

Il ministro Sacconi ha annunciato, inoltre, la nascita del portale per l'integrazione, uno strumento che raccoglierà le buone pratiche nel processo per l'integrazione.

Leggi il “Piano per l’integrazione nella sicurezza ‘Identita e incontro’”

Leggi la presentazione dell’Accordo di integrazione

Inoltre il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha emanato il decreto 4 giugno 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2010 n. 134, “Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009”.

Il superamento del test della lingua italiana, nuovo requisito per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, entrerà in vigore a partire dal 09 dicembre 2010.

CHI E’ TENUTO A SUPERARE IL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA?
Tutti i cittadini stranieri che richiederanno il rilascio del pse di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 1 del T.U. del 98/286.
I requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno saranno :
Il soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni.
Il possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità.
Il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana
Il superamento del test sarà esteso anche ai familiari per i quali è consentito il rilascio del pse di lungo periodo.

CHI NON E’ TENUTO A SUPERARE IL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA?
La verifica della conoscenza della lingua italiana non sarà richiesta:
- ai figli minori di anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge.
- agli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. 
- agli stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 approvato dal Consiglio d’Europa e rilasciato dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
- agli stranieri che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed hanno conseguito un titolo che attesta il raggiungimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
- agli stranieri che hanno ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4 –bis del T.U., il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2
- agli stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 ovvero frequentano un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequentano in Italia il dottorato o un master universitario.
- agli stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27 , comma 1 lettera a), c), d) e q) del T.U. 98/286

QUALI SONO LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST?
Il cittadino straniero presenterà, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test alla prefettura territorialmente competente.
La prefettura convocherà, entro 60 giorni dalla richiesta, il cittadino straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui lo straniero dovrà presentarsi.
Il test si svolgerà con modalità informatiche e sarà strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati dagli enti certificatori . Per superare il test il candidato dovrà conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo. Nel caso in cui lo straniero non abbia superato la prova, dovrà ripetere il test ed effettuare un’altra richiesta telematica.

Leggi il Decreto Interministeriale

(15 Giugno 2010)

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