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RATIFICATA CON LEGGE 108 DEL 2 LUGLIO 2010 LA CONVENZIONE DI VARSAVIA SULLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI
Disposta, con Legge 108 del 2 luglio 2010, la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani stipulata a Varsavia 16 maggio 2005. Il testo della Convenzione è disponibile nella versione in lingua italiana curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.
LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0131)
testo in vigore dal: 30-7-2010
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.
Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato; b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato; c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato; d) dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente: «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».
Art. 4 Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 luglio 2010
Leggi il Testo della Convenzione (Tradotto in lingua italiana a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità)
(29 Luglio 2010)
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