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RATIFICATA CON LEGGE 108 DEL 2 LUGLIO 2010 LA CONVENZIONE DI VARSAVIA SULLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI

Disposta, con Legge 108 del 2 luglio 2010, la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani stipulata a Varsavia 16 maggio 2005. Il testo della Convenzione è disponibile nella versione in lingua italiana curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.


LEGGE 2 luglio 2010, n. 108
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0131)


testo in vigore dal: 30-7-2010

Art. 1 Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

Art. 2 Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;
b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;
d) dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente:
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o
al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 4 Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2010

Leggi il Testo della Convenzione (Tradotto in lingua italiana a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità)

(29 Luglio 2010)

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