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RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO SECONDO UNA RECENTE CIRCOLARE DEL MIUR
La circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 aprile 2011 chiarisce le modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni straniere.
La circolare esamina le seguenti casistiche:
1. Valutazione di titoli di studio e certificazioni acquisiti in altri Stati dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica
2. Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall’Italia da cittadini italiani, dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica
3. Prosecuzione degli studi in Italia da parte di cittadini comunitari e stranieri
4. Minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico
5. Titoli di studio posseduti da cittadini non comunitari
6. Soggiorni di studio all’estero
7. Riconoscimento dei titoli di studio acquisiti: • A) Presso scuole straniere in Italia: Nulla osta alla prosecuzione degli studi presso scuole straniere in Italia (art. 382 D.L.vo 297/94). • B) Presso scuole associate al sistema International Baccalaureate Organisation: Diploma di baccellierato internazionale di Ginevra (I.B.O.) – Legge 30 ottobre 1986, n. 738. • C) Titoli di studio rilasciati da “International School of Trieste” (art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994).
(fonte: progetto P.A.eS.I. (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati), 27 aprile 2011)
Scarica la Circolare MIUR
(4 maggio 2011)
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