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VARATI GLI ACCORDI DI INTEGRAZIONE ("PERMESSI DI SOGGIORNO A PUNTI"). SARANNO IN VIGORE DA MARZO 2012

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che disciplina l'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Entrerà in vigore il prossimo 12 marzo ma per vederlo all’opera sarà necessario attendere i primi nuovi ingressi per motivi di lavoro in Italia.

Il regolamento fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione, previsto dal cosiddetto Testo unico sull'immigrazione, ed i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina poi i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche ai quali l'accordo è soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

Il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, dopo la sua entrata in vigore, e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura, o alla questura competente, stipula con lo Stato un accordo di integrazione articolato per crediti. L'accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato.

All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
Allo straniero verranno conferiti in partenza 16 punti, ma corsi di lingua (obbligatorio sarà il test di livello A2) e di educazione civica, scelta del medico di base, percorsi formativi, attività imprenditoriali, contratto di affitto, potranno contribuire ad accumulare i punti di cui, dopo due anni dalla stipula dell’accordo, lo Sportello Unico dovrà verificare il raggiungimento.
Condanne penali, anche non definitive, illeciti tributari e misure di sicurezza personali invece, saranno i motivi di decurtazione dei punti.
Al momento della verifica potranno presentarsi quindi diversi scenari:
a) adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia previsti;
b) proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a );
c) inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione dell’interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l’interessato non può essere espulso, l’inadempimento dell’accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione.
L’art 4 bis del Testo Unico stabilisce inoltre che la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
Secondo l’art 2 coma 6 del Decreto, "lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero...", e sembra essere questa a questo punto la parte più difficile.

Nella tabelle allegate al provvedimento, l'accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili.

Leggi:

DPR n. 179 del 14 settembre 2011

L’Accordo di Integrazione

Crediti formativi

Crediti decurtabili

(Fonti: Ministero dell'Interno; meltingpot.org)

(14 Novembre 2011)

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