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Viewing Category: Novità area legale
AREA LEGALE: ORARI DEL SERVIZO ESPERTO LEGALE DAL 21 AL 25 MAGGIO 2012
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IL SERVIZIO TELEFONICO DI COUNSELLING LEGALE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE NELLA SETTIMANA DAL 21 AL 25 MAGGIO 2012 E' IL SEGUENTE:
MARTEDI': DALLE 11.30 ALLE 15.00
GIOVEDI': DALLE 12.30 ALLE 16.00
VENERDI': DALLE 9.30 ALLE 14.30
E' SEMPRE ATTIVA UNA SEGRETERIA TELEFONICA PER LASCIARE I MESSAGGI, SEMPRE ALLO STESSO NUMERO DI TELEFONO:
0412919340
funziona sempre il sistema di compilazione e invio dei quesiti e delle richieste di informazione "CONTATTA L'ESPERTO LEGALE" presente nella sezione "Area Legale" di questo sito. Attualmente è disponibile una nuova casella di posta elettronica alla quale scrivere per le richieste di informazioni e consulenze riguardanti la normativa in materia di immigrazione e condizione giuridica dello straniero:
legale_immigrazione@venetolavoro.it
o
giovanni.savini@venetolavoro.it
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EMERGENZA NORD AFRICA: NUOVA PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI
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Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con la circolare n. 4098 del 18 maggio 2012, ha reso noto che in relazione al perdurare dello stato di emergenza nel territorio nazionale, connesso allo straordinario afflusso di immigrati clandestini appartenenti ai Paesi nord africani, il 15 maggio 2012, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con sua successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2012 n. 117. Il decreto prevede la proroga di ulteriori 6 mesi del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciati ai sensi del suddetto DPCM 5 aprile 2011. La circolare ritiene non necessario procedere al rinnovo del titolo di soggiorno, ritenendosi ancora validi, a tutti gli effetti, i permessi di soggiorno a suo tempo rilasciati. Tuttavia qualora taluno degli stranieri interessati avanzi ugualmente istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari antecedentemente rilasciato, potrà presentare istanza direttamente presso i competenti Uffici della Questura. Il rilascio del permesso di soggiorno, come pure il titolo di viaggio dovrà avvenire a titolo gratuito.
Leggi la Circolare
Leggi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2012
(22 maggio 2012)
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AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: NOVITA' INSERITE DALL' 1 AL 15 MAGGIO 2012
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Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative. Tra i provvedimenti inseriti nella prima metà del mese di maggio 2012, segnaliamo:
• TAR Lazio Sentenza del 15 marzo - 7 maggio 2012 n. 4106: il provvedimento impugnato é viziato per difetto di istruttoria in relazione alla reale situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia anche dopo il recepimento delle direttive comunitarie e sia per carenza di motivazione • Consiglio di Stato Sentenza del 9 marzo - 15 maggio 2012 n. 2801: l’art. 9 TUI. esplicitamente consente il rilascio della carta di soggiorno, e quindi ne impedisce la revoca, nei casi di intervenuta riabilitazione • Consiglio di Stato Sentenza del 13 gennaio - 9 maggio 2012 n. 2677: quando unitamente all’atto di un’autorità periferica si impugna anche un regolamento governativo avente efficacia su tutto il territorio nazionale, la competenza spetta al T.A.R. del Lazio • TAR Puglia Sentenza del 22 dicembre 2011 - 27 aprile 2012 n. 831: il silenzio mantenuto dalla Amministrazione é stato del tutto illegittimo e, di converso, egli aveva la legittima aspettativa a vedersi rilasciare anche se tardivamente il permesso stagionale, che gli avrebbe dato la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. • Consiglio di Stato Sentenza del 20 aprile - 15 maggio 2012 n. 2783: non é trasformabile il permesso di soggiorno per affidamento minori in uno per lavoro autonomo • Consiglio di Stato Sentenza 11 - 15 maggio 2012 n. 2767: Sanatoria 2009 - il datore di lavoro non possedeva un requisito essenziale, avendo chiesto (e poi ottenuto) la carta di soggiorno solo qualche tempo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di sanatoria, e il titolo conseguito successivamente non rileva • Consiglio di Stato Sentenza del 20 aprile - 14 maggio 2012 n. 2752: Sanatoria 2012 - "rettamente il Giudice di prime cure ha ritenuto non dimostrata, con la serietà e la necessità sottese alla norma di condono, la sussistenza d’un rapporto di lavoro stabile e definito" • Consiglio di Stato Sentenza del 16 marzo - 9 maggio 2012 n. 2691: Sanatoria 2009 - "le condanne riportate dall’interessato sono ostative per legge alla positiva definizione della domanda di emersione e , risultando il diniego dell’amministrazione un atto dovuto, non era necessaria una valutazione sulla sua pericolosità sociale." • Consiglio di Stato Sentenza del 16 marzo - 9 maggio 2012 n. 2684: Sanatoria 2009 - "non potendo più la condanna penale a suo tempo riportata essere considerata ostativa all’accoglimento della istanza di emersione dal lavoro irregolare, deve ritenersi illegittimo, per insussistenza del presupposto, il rigetto di detta istanza" • Consiglio di Stato Sentenza del 16 marzo - 8 maggio 2012 n. 2640: la mancanza di idonei mezzi di sostentamento personali non può essere superata dalla contingente generosità di un parente, essendo quello della disponibilità di mezzi di sostentamento personali un preciso requisito richiesto dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286 del 1998 • TAR Lazio Sentenza del 24 gennaio - 1° marzo - 7 maggio 2012 n. 4104: Sanatoria 2009 - "la sussistenza del precedente penale menzionato nel rapporto informativo era agli atti del procedimento sin dal momento della adozione del provvedimento impugnato e per una mera omissione essa non è stata menzionata anche nel provvedimento finale" • TAR Lazio Sentenza del 20 dicembre 2011 - 7 maggio 2012 n. 4103: Sanatoria 2009 - "il provvedimento impugnato ha sì dato conto della data di immissione della segnalazione Schengen a carico della ricorrente nonché dell’autorità procedente, ma non ha anche specificato il motivo della segnalazione né la sua data di scadenza. Per tale ragione, il provvedimento deve essere annullato per difetto di motivazione" • TAR Puglia Sentenza del 22 dicembre 2011 - 27 aprile 2012 n. 831: il silenzio mantenuto dalla Amministrazione é stato del tutto illegittimo e, di converso, egli aveva la legittima aspettativa a vedersi rilasciare anche se tardivamente il permesso stagionale, che gli avrebbe dato la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale. • TAR Lombardia Sentenza del 5 - 17 aprile 2012 n. 1132: Sanatoria 2012 - "la sentenza, per poter essere considerata ostativa all’emersione, deve riguardare, in concreto, un reato riconducibile, da parte dello stesso giudice penale che ha inflitto la condanna, ad una delle fattispecie per cui è previsto l’arresto in flagranza" • TAR Veneto Sentenza del 4 - 12 aprile 2012 n. 512: Sanatoria 2009 - il datore di lavoro richiedente era titolare di carta di soggiorno al momento di presentazione dell’istanza e ha conseguito il possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo prima dell’adozione del provvedimento impugnato (si ringrazia l'Avv. Milan per la segnalazione) • Tribunale di Roma Sentenza del 30 aprile - 8 maggio 2012: "può essere concessa, nel caso di specie, la protezione sussidiaria, in quanto la vicenda posta a fondamento della domanda ed il timore conseguente appaiono rientrare nella nozione di "danno grave" (art. 14 lett. c del D. Lgs. 251/2007) (si ringrazia l'Avv. Ballerini per la segnalazione)" • Giudice di Pace di Genova Sentenza del 17 aprile - 3 maggio 2012: per coloro che in Nigeria professano le religione cristiana sussiste un costante pericolo valutabile ai fini della interpretazione dello status di rifugiato politico.(si ringrazia l'Avv. Ballerini per la segnalazione) • Tribunale di Catanzaro Ordinanza del 20 aprile 2012: riconosciuto ad un cittadino ucraino la protezione internazionale in ragione del rischio di persecuzione in caso di rientro nel paese di origine a causa della precedente attivita' politica dell'interessato • Tribunale di Torino Ordinanza del 10 aprile 2012 n. 3309: “la Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone" • Tribunale di Napoli Sentenza del 31 gennaio - 27 marzo 2012 n. 81: protezione umanitaria al cittadino nigeriano richiedente, in via principale, protezione internazionale, in quanto perseguitato per il proprio orientamento sessuale • Tribunale di Genova Sentenza del 18 - 20 febbraio 2012: competenza del giudice ordinario in caso di impugnazione del diniego del rinnovo del permesso per motivi umanitari (si ringrazia l'Avv. Ballerini per la segnalazione) • Giudice di Pace di Genova Sentenza del 17 aprile - 3 maggio 2012: per coloro che in Nigeria professano le religione cristiana sussiste un costante pericolo valutabile ai fini della interpretazione dello status di rifugiato politico. .(si ringrazia l'Avv. Ballerini per la segnalazione) • Corte di Cassazione Sentenza del 23 marzo 2012 n. 4753: valido il decreto di espulsione legittimamente emanato prima della data del 24.12.2010 e, dunque, nella vigenza della precedente normativa • Corte di cassazione ordinanza del 22 marzo 2012 n. 4636: allontanamento di cittadini comunitari - la possibilità di prendere in considerazione anche le sentente pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p. è espressamente contemplata dal medesimo art. 20, comma 3. 4.2. del D. Lgs 30/2007 e successive modifiche • Corte di Cassazione sentenza del 22 febbraio - 8 marzo 2012 n. 3678: obbligo di traduzione del provvedimento di espulsione dello straniero, e di ricorso alle lingue veicolari, qualora non sia possibile provvedere nella lingua conosciuta dall’espellendo (art. 13 comma 7 del d.lgs n. 286 del 1998) • Corte di Cassazione Ordinanza del 7 marzo 2012 n. 3568: l'obbligo di ricorrere alla cd. procura consolare non è nè generale nè presumibile, correlativamente potendosi predicare la nullità di una procura con sottoscrizione autenticata dal difensore soltanto ove sia affermato che all'atto del rilascio lo straniero era all'estero • Corte di Cassazione Ordinanza del 3 maggio 2012 n. 6694: "la volontà di mantenere la convivenza con il parente entro al quarto grado è stata espressa da genitori del minore"
(16 Maggio 2012)
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AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: NOVITA' INSERITE DAL 16 AL 30 APRILE 2012
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Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative. Tra i documenti inseriti nella seconda metà del mese di aprile 2012, segnaliamo:
• TAR Lazio Sentenza del 24 gennaio - 1° marzo - 18 aprile 2012 n. 3547: "il comportamento del ricorrente, valutato come fatto storico e dunque a prescindere dalla intervenuta estinzione del reato, può ragionevolmente essere considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e, come tale, giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana." • Consiglio di Stato Sentenza del 9 marzo - 24 aprile 2012 n. 2423: "risulta decisiva la valutazione di pericolosità sociale implicita nel fatto che l’interessato sia stato destinatario di un provvedimento di avviso orale ai sensi dell’art. 4 della legge 1423/1956, che non risulta essere stato autonomamente impugnato. La esistenza di un presupposto di pericolosità sociale ai sensi della legge – fino a quando tale presupposto permane - costituisce pertanto un preciso e insuperabile impedimento alla concessione del permesso di soggiorno anche in presenza di circostanze familiari e sociali altrimenti meritevoli di tutela." • TAR Liguria Sentenza del 12 - 26 aprile 2012 n. 569: Sanatoria 2009 - "la mancata presentazione del datore di lavoro per la stipulazione del contratto di soggiorno determina di fatto un'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro già esistente, assimilabile ad un licenziamento" • Consiglio di Stato Sentenza del 13 gennaio - 24 aprile 2012 n. 2422: "l’interessato è cittadino romeno e, dopo l’ingresso della Romania nell’Unione europea ha autonomo titolo al soggiorno in Italia, che rende inapplicabili al ricorrente in primo grado le disposizioni di cui si discute. Vi è dunque una evidente sopravvenuta carenza di interesse all’appello" • Consiglio di Stato Sentenza del 13 gennaio - 24 aprile 2012 n. 2421: "il ricorrente lamenta in sostanza l’illegittimità dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 394/99 (regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 286/98), nella parte in cui si prevede come preclusiva del rilascio di visti di ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari l’esistenza di una denuncia per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p a carico del datore di lavoro" • TAR Lazio Sentenza del 19 - 20 aprile 2012 n. 3616: "il visto di reingresso è funzionale al soggiorno nel nostro territorio, nella specie impedito dall’impossibilità di rilascio del rinnovo di permesso di soggiorno" • TAR Lazio Sentenza del 16 febbraio - 20 aprile 2012 n. 3604: il ricorrente è rientrato in Italia munito del visto di ingresso soltanto perché ha fornito generalità diverse (più precisamente avendo invertito il nome con il cognome rispetto alle generalità fornite al momento dell’espulsione). Nel caso di pregressa espulsione – prima del decorso del termine di efficacia – il ricorrente avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione al rientro anticipato in Italia, così come previsto dall’art. 13 c. 13 e 14 del D.Lgs. 286/98, indispensabile per poter ottenere il permesso di soggiorno • Corte di Cassazione Ordinanza del 20 aprile 2012 n. 6315: diniego di rinnovo fondato sulla cessazione della convivenza con il coniuge italiano e sulla spiccata pericolosità de! richiedente • Corte di Cassazione Ordinanza del 19 aprile 2012 n. 6186: "la sopravvenienza della nuova previsione restrittiva di cui all'art. 19 c. 2 lett. C del T.U. indotta dalla entrata in vigore dell'art. 1 comma 22 lett. P della legge 94 del 2009 ha indiscutibile efficacia immediata in ordine alla verifica giurisdizionale della sussistenza del diritto al permesso per coesione familiare, non essendosi maturato, al di la della domanda (3.8.2009), alcun accertamento della situazione fonte del diritto ed essendo la nuova previsione (entrata in vigore il 9.8.2009) dei requisiti di insorgenza del diritto indiscutibilmente applicabile, da parte dell'Amministrazione ed in difetto di alcuna previsione di riserva intertemporale, a tutte le situazioni ancora in via di accertamento in sede amministrativa." • Tribunale di Rimini Sentenza del 14 aprile 2012 n. 925: coesione familiare - Accoglimento del ricorso contro il diniego per il rilascio del permesso di soggiorno. La convivenza effettiva, e non l’orientamento sessuale, è il requisito necessario.
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DECRETO FLUSSI STAGIONALI 2012 - AGGIORNAMENTO DEL 02/05/2012
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 - Serie generale - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2012 che definisce la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato italiano per l'anno 2012. Il decreto stabilisce la possibilità di ingresso nel territorio italiano di trentacinquemila cittadini stranieri provenienti da: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslavia di Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. Dalle ore 8 di venerdì 20 aprile, è possibile inviare le domande relative al decreto flussi stagionali 2012, utilizzando il servizio di inoltro telematico all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp. I datori di lavoro possono richiedere il nulla osta al lavoro per i lavoratori non comunitari residenti all'estero fino alle ore 24 del prossimo 31 dicembre.
Sempre nell’ambito della stessa quota il decreto stabilisce la possibilità di ingresso per i lavoratori di quegli stessi paesi che abbiano già fatto ingresso nei due anni precedenti e per i quali il datore di lavoro richieda il rilascio del nulla osta pluriennale. Il decreto inoltre stabilisce l’ingresso (come anticipazione della quota massima di lavoratori non comunitari per il 2012) di 4.000 cittadini stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei paesi d’origine ai sensi dell’art 23 del TU. Le domande (mod C-stag) per l’ingresso dei lavoratori stagionali e quelle (mod BPS) per chi ha effettuato la formazione all’estero, possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche attraverso il sito messo a disposizione dal ministero dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione ed entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
Per la prima volta troveranno applicazione le nuove norme introdotte con il decreto per le semplificazioni con cui è stato riformato l’art 24 del Testo Unico con l’introduzione del comma 2 bis e del comma 3 bis: "Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. [...] Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro." In tali ipotesi la domanda di nulla osta dovrà essere ritenuta accolta qualora siano passati i venti giorni previsti per la trattazione senza che lo Sportello Unico si sia pronunciato quando il lavoratore sia già stato autorizzato nell’anno precedente per lavorare presso lo stesso datore di lavoro e quando nell’anno precedente sia stato assunto e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno. Sarà possibile quindi inserire in un apposito campo del modulo i dati relativi all’autorizzazione rilasciata in precedenza. In questo caso non sarà previsto il rilascio del nulla osta ma verrà direttamente richiesto il visto presso l’ambasciata competente che verificherà l’esistenza sul portale della dicitura "richiesta di visto inoltrata". Con recente Circolare del Ministero del Lavoro del 5 aprile 2012 si é disposta la ripartizione territoriale della complessiva quota di 31.000 ingressi per lavoro stagionale, riservandosi di distribuire in un momento successivo i rimanenti 4.000 ingressi
Per il Veneto sono previsti in totale al momento 4.600 ingressi, così ripartiti tra le varie Province:
Belluno: 120
Padova: 420
Rovigo: 600
Treviso: 80
Venezia: 930
Verona: 2400
Vicenza: 50
Il Ministero dell'Interno, con comunicazione on line del 30 aprile 2012, ha informato che al 27 aprile, ore 13, le domande inviate risultano essere 40.202. Di queste: · Il numero di domande inviate da Associazioni e Patronati è pari a 17.717; · Il numero di domande inviate dai Consulenti del lavoro è pari a 999; · Il numero di domande inviate dai Privati è pari a 21.486.
Non fornisce però dati dettagliati sulla distribuzione delle domande, per cui al momento non é dato sapere se le quote disponibili per le Province del Veneto siano già esaurite o meno.
Leggi la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro n. 1960 del 20 marzo 2012
Leggi la Circolare del Ministero del Lavoro del 5 aprile 2012
(2 Maggio 2012)
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CITTADINANZA PER MATRIMONIO, CAMBIANO ALCUNE REGOLE. DAL 1° GIUGNO LA COMPETENZA AI PREFETTI
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E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Direttiva del ministro dell'Interno 7 marzo 2012 con la quale, a partire dal 1° giugno 2012, viene attribuita ai prefetti la competenza ad adottare provvedimenti in materia di concessione o diniego della cittadinanza nei confronti di cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani. La direttiva fa presente che la condizione sociale italiana sta mutando, perché sono in aumento le richieste di cittadinanza italiana. I principali motivi sono dovuti ad un sostanziale aumento dei nuclei familiari interamente composti da immigrati, piuttosto che dei figli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che raggiungono la maggiore età dopo un periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese.
Dal 1 giugno 2012 sarà dunque il Prefetto competente a rispondere direttamente alle richieste di acquisizione della cittadinanza tramite matrimonio con cittadino italiano. I provvedimenti di acquisto o diniego sono regolari dagli art. 7 e 8 della legge n. 91 e questo trasferimento di poteri decisionali permetterà alla Pubblica Amministrazione un alleggerimento del lavoro da effettuare perché si dovranno solo accertare la sussistenza o meno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 91) e l'assenza o meno di determinanti pregiudizi penali.
La competenza sarà, invece, del capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, e del ministro dell’Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Il provvedimento prosegue nel percorso di razionalizzazione già intrapreso dal ministero dell’Interno, impegnato a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nell’interesse dei cittadini.
Leggi la Direttiva
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AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: NOVITA' INSERITE DAL 1° AL 16 APRILE 2012
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Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative. Tra i documenti inseriti nella prima metà del mese di aprile 2012, segnaliamo:
• Tribunale di Torino Ordinanza del 10 aprile 2012 n. 3309: “la Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone" • Tribunale di Brescia Ordinanza dell'11 aprile 2012 n. 488: riconosciuta la natura discriminatoria dell’ordinanza del Sindaco di Chiari del 26 settembre 2011, con la quale veniva disposto il requisito del possesso del titolo di soggiorno (permesso di soggiorno o carta di soggiorno) ai fini della pubblicazione di matrimonio del cittadino straniero • TAR Lazio Sentenza del 10 gennaio - 5 aprile 2012 n. 3146: l’Amministrazione non può attribuire automatica valenza ostativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno CE slp alla (unica) sentenza di condanna del ricorrente in data 16.2.2007, divenuta irrevocabile il 8.3.2007, ma deve effettuare una valutazione complessiva della posizione del ricorrente • TAR Liguria Sentenza dell'1 - 28 marzo 2012 n. 437: "l'invio della comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 e successive modifiche avrebbe consentito di chiarire le ragioni della mancata presentazione della richiedente presso la Questura nonché di appurare con certeza se a stessa conservasse interesse alla definizione del procedimento originato dalla sua istanza di rilascio del permesso CE slp" • TAR Lazio Sentenza dell'8 marzo - 4 aprile 2012 n. 3109: diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare - dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo • TAR Lazio Sentenza del 5 - 6 aprile 2012 n. 3234: legittimo il diniego del rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato - in base all’art. 4, 6, DLGS 286/98 agli stranieri segnalati SIS come inammissibili viene fatto divieto di ingresso nel territorio dello Stato • TAR Lazio Sentenza del 5 - 6 aprile 2012 n. 3231: illegittimo il diniego del rilascio del visto per turismo - la deroga al generale obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, introdotta dall’art. 4 del D. Lgs. n. 286 del 1998, deve essere intesa non già nel senso che la predetta norma abbia legittimato l’Amministrazione ad agire arbitrariamente (e che pertanto la stessa avrebbe la potestà di negare il visto anche nel caso in cui non vi sia alcuna legittima ragione per farlo) ma nel senso che nei casi in cui il visto può essere legittimamente negato (sempre, dunque, vi sia una ragione per farlo), il diniego può non essere motivato • TAR Lazio Sentenza del 5 - 6 aprile 2012 n. 3223: legittimo il diniego del rilascio del visto per turismo - nel corso del colloquio intercorso con personale dell’Ambasciata, l’interessata non ha fornito indicazioni specifiche circa i motivi e le circostanze del viaggio evidenziando di non conoscere la località di residenza dell’amica che ha dichiarato di essere intenzionata a visitare e di ignorare le generalità della persona che ha stipulato a suo favore la fideiussione bancaria • Consiglio di Stato Sentenza del 30 marzo - 5 aprile 2012 n. 2044: Sanatoria 2009 - "regolarizzare un lavoratore straniero perché presti servizio mediamente per un’ora al giorno (o ancora meno) restando libero per il resto di svolgere qualsivoglia altra attività, anche clandestina se non illecita, concreterebbe una palese elusione della normativa e sarebbe in contrasto con la ratio della emersione del lavoro domestico ai sensi dell'art. 1ter della L. 102/2009" • Tar Lazio Sentenza del 20 dicembre 2011 - 27 marzo 2012 n. 2929: illegittimi il diniego del rinnovo del permesso per lavoro autonomo in quanto il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della l. 30 luglio 2002, n. 189, che ha introdotto il comma 7 bis dell’art. 26 d.lgs. 286/98. • Corte di Cassazione sentenza del 13 marzo - 2 aprile 2012 n. 12220: il rientro in Italia senza autorizzazione, trascorsi 5 anni, non è più previsto dalla legge come reato Divieto di ingresso non supera i cinque anni per diretta efficacia nell'ordinamento interno italiano della Direttiva Comunitaria in materia di immigrazione n. 115/2008
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IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE PER IL 2012, UTILE ANCHE PER PERMESSI DI SOGGIORNO, RICONGIUNGIMENTI E ALTRO
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L’importo dell’assegno sociale per l’anno 2012 è stato definito dall’INPS pari a 429 €, ossia pari a 5.577 €. Questo in base alla Circolare del Ministero dell'Interno dell'11 aprile 2012, che richiama la Circolare INPS del 2 febbraio 2012 L’assegno sociale è una prestazione di assistenza sociale erogata dall’INPS a coloro che hanno almeno 65 anni di età e non arrivano a totalizzare un reddito annuo di 5.577 €, che spetta a cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. L’importo dell’assegno sociale è rilevante sotto diversi profili perché è il parametro: per l’autorizzazione all’ingresso per il ricongiungimento familiare: lo straniero che chiede di essere autorizzato a farsi raggiungere dalle categorie stabilite dalla nuova normativa entrata in vigore il 5 novembre 2009, deve dimostrare di avere un reddito, pari almeno all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere; per rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato dopo 5 anni di soggiorno regolare e subordinato al possesso di questo requisito di reddito minimo (art. 9 TU); ai fini di rilevare le condizioni economiche minime che devono essere garantite al lavoratore di cui si prevede l’assunzione tramite domanda di nulla osta attraverso le procedure previste dal Decreto Flussi. Indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro, a prescindere dall’orario di lavoro, part-time o tempo pieno, vi debbono essere condizioni minime quanto meno pari all’importo dell’assegno sociale; impossibile invece utilizzare l’importo dell’assegno sociale quale limite per il rinnovo del permesso di soggiorno o per l’iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari, che invece devono prevedere una valutazione più complessa sulla situazione. Ecco la nuova tabella dei redditi (L’importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità) Richiedente - 5.577 € annui - 429 € mensili 1 familiare - 8.365,5 € annui - 643,5 € mensili 2 familiari - 11.154 € annuali - 858 € mensili 3 familiari - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili 4 familiari - 16.731 € annuali - 1.287 € mensili 2 o più minori di 14 anni - 11.154 € annuali - 858€ mensili 2 o più minori di 14 anni e un familiare - 13.942,5 € annuali - 1.072,5 € mensili
Un cittadino extracomunitario che, per esempio, vuole rinnovare il permesso di soggiorno, deve dimostrare che percepisce un reddito almeno pari all’assegno sociale, quindi, quest’anno, 5577 euro. Se vuole far venire in Italia la moglie, il reddito deve essere pari almeno a 1,5 volte l’assegno, 8365,50 euro. Il riferimento all’assegno è importante anche per i cittadini comunitari. I romeni, i polacchi e gli altri che vogliono vivere in Italia per più di tre mesi e non hanno un lavoro devono comunque dimostrare risorse pari al suo importo.
Leggi la Circolare del Ministero dell'Interno dell'11 aprile 2012
(13 Aprile 2012)
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AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: NOVITA' INSERITE DAL 16 MARZO AL 1° APRILE 2012
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Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative. Tra i documenti inseriti nella seconda metà del mese di marzo 2012, segnaliamo:
• TAR Lazio Sentenza del 6 dicembre 2011 - 13 marzo 2012 n. 2482: nelle ipotesi di provvedimento di revoca della carta di soggiorno non opera un meccanismo di automatismo preclusivo sulla sola considerazione del precedente penale del ricorrente, isolatamente considerato, ed in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente • TAR Lazio Sentenza del 24 gennaio - 19 marzo 2012 n. 2645: illegittimo il provvedimento di diniego di concessione di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 lett. f) della L. 91/92 in quanto l’Amministrazione ha omesso di valutare le somme percepite dal ricorrente in sede di conciliazione con il proprio datore di lavoro ed ha illegittimamente considerato ai fini dell’accertamento della idoneità reddituale un periodo di dieci anni, senza tener conto prioritariamente della situazione economica più recente comprensiva anche delle somme percepite a seguito della conciliazione stragiudiziale" • Consiglio di Stato Sentenza del 9 - 27 marzo 2012 n. 1785: "la disciplina modificativa dell’art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998 - da ultimo introdotta con l’art. 1, della legge n. 94 del 2009 - non può trovare applicazione nei confronti dei minori non accompagnati già in Italia prima della sua entrata in vigore (8 agosto 2009) e che compiono il diciottesimo anno di età senza che sia possibile il completamento del progetto di integrazione sociale e civile di durata biennale, condizioni come nel caso dell’odierno ricorrente" • Consiglio di Stato Sentenza del 9 - 27 marzo 2012 n. 1784: "è risultato un elemento preclusivo della permanenza in Italia, costituito da condanna penale per reato preso in considerazione dal menzionato art. 27, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286 del 1986" • TAR Veneto Sentenza del 7 - 22 marzo 2012 n. 397: redditi diversi da quelli da lavoro (come la indennità di malattia) sono utilizzabili ai fini del rinnovo • TAR Toscana Sentenza del 20 - 21 marzo 2012 n. 562: la presentazione tardiva dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non può comportare il rigetto. Il termine di cui all’art 5 co 4 è acceleratorio non perentorio • TAR Lazio Sentenza del 2 febbraio - 19 marzo 2012 n. 2644: possibilità di prosecuzione degli studi e di rinnovo del relativo permesso per studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso • Consiglio di Stato Sentenza del 18 novembre 2011 - 19 marzo 2012 n. 1536: Sanatoria 2009 - annullamento del diniego di emersione dal lavoro irregolare dell’appellante, emesso sul presupposto che egli era gravato dal precedente penale ostativo costituito dalla condanna per il reato di violazione dell’ordine di espulsione di cui all’art. 14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286/98, ormai oggetto della abolitio criminis • Consiglio di Stato Sentenza del 24 febbraio - 16 marzo 2012 n. 1469: in sede di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero che abbia usufruito del ricongiungimento familiare il TUI impone di tenere conto della sua specifica condizione dello straniero, nonché della durata del suo soggiorno in Italia • Tribunale di Milano (sez. lavoro) Ordinanza del 22 marzo 2012: condanna per molestie razziali al datore di lavoro che si rivolge con epiteti razzisti al lavoratore (in applicazione dell’ articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 215 del 2003) • Tribunale di Trieste decreto del 17 marzo 2012: illegittima l'esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici • Tribunale di Perugia Sentenza del 15 - 16 marzo 2012 n. 196: lo straniero disabile ha diritto all’assegno di invalidità dalla data della domanda e non dal rilascio del permesso UE per lungo soggiornanti • Corte di Cassazione Sentenza del 14 marzo 2012 n. 4110: manifesta infondatezza della pretesa dell’INPS di richiedere il requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai fini dell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi alla luce della legislazione introdotta dall'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 • Corte di Cassazione sentenza del 22 febbraio - 6 marzo 2012 n. 3678: obbligo di traduzione del provvedimento di espulsione dello straniero, e di ricorso alle lingue veicolari, qualora non sia possibile provvedere nella lingua conosciuta dall’espellendo (art. 13 comma 7 del d.lgs n. 286 del 1998)
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PROGETTO DI FORMAZIONE ALL'ESTERO PER CITTADINI ALBANESI
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"E' stato presentato a Tirana un progetto di formazione per cittadini albanesi che intendono trovare lavoro in Italia. Alla conferenza stampa hanno partecipato il Ministro del lavoro albanese Spiro Ksera, il Direttore generale dell'immigrazione del Ministero italiano del Lavoro e delle Politiche sociali, Natale Forlani, e l’Ambasciatore d’Italia a Tirana, Massimo Gaiani.
Si tratta di un progetto pilota che, in base all’art. 23 del Testo Unico dell’Immigrazione, intende attivare corsi di formazione linguistica e professionale gratuiti per 255 cittadini albanesi intenzionati a trovare lavoro in Italia. Il progetto garantisce l’inserimento lavorativo ad almeno il 50% dei partecipanti ai corsi.
Quest’iniziativa di formazione all’estero deriva dal Memorandum di intesa firmato lo scorso 19 luglio dai Ministeri del Lavoro di Albania e Italia con l’obiettivo di favorire l’ingresso regolare per motivi di lavoro dei cittadini albanesi e il reperimento di professionalità qualificate da parte del sistema delle imprese e delle famiglie. Il progetto è cofinanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione.
Contestualmente alla conferenza stampa si apre il bando rivolto a tutti i cittadini albanesi che vogliano candidarsi a lavorare regolarmente in Italia. Gli interessati possono rivolgersi agli Sportelli Migrazione presso gli Uffici regionali per l’Impiego di appartenenza per sottoporre la propria candidatura secondo le modalità previste dal bando e registrare il proprio profilo nelle liste di disponibilità. Il bando è reperibile presso il sito del Ministero del Lavoro albanese.
Al fine di promuovere una gestione coordinata ed efficace dei flussi migratori e di facilitare meccanismi di cooperazione, anche formativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano ha istituito l’Ufficio di Coordinamento Locale (UCL) in Albania che opera in raccordo con la Rappresentanza diplomatica italiana e il ministero del Lavoro Affari Sociali e Pari Opportunità con il supporto tecnico dell’Organizzazione Internazionale per la Migrazione. L’UCL svolge un ruolo di facilitazione per lo scambio e il trasferimento di metodologie e strumenti tra servizi per il lavoro italiani e quelli albanesi, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro provenienti dai due Paesi. Tramite la predisposizione e la gestione delle liste di disponibilità l’UCL fornisce informazioni qualificate sul bacino di lavoratori albanesi in termini di competenze e professionalità disponibili e il supporto nella ricerca di personale a operatori pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro italiano e albanese.
L’Ambasciatore Massimo Gaiani ha sottolineato nel corso della conferenza stampa l'alto livello di cooperazione tra il Ministero del Lavoro, Affari Sociali e Pari Opportunità e il Ministero italiano del Lavoro e delle Politiche Sociali indicando i positivi sviluppi nel campo della migrazione dei lavoratori. L'ambasciatore ha elogiato il contributo dei circa 500 mila albanesi che vivono e lavorano regolarmente in Italia, 250 mila dei quali sono pienamente integrati nel mercato del lavoro italiano. Natale Forlani, Direttore della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro ha presentato le modalità tecniche di attuazione del progetto e ha dichiarato che i piani di cooperazione tra i due Ministeri per il periodo 2012-2013 in materia di migrazione di manodopera sarà basato sulla domanda e offerta nei rispettivi mercati del lavoro. (Fonte: Ministero del Lavoro albanese, 27 marzo 2012)"
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