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Viewing Category: Novità area legale
L'ITALIA APRE AI LAVORATORI BULGARI E ROMENI
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L`Italia fa un balzo in avanti in materia di occupazione e integrazione europea, abolendo ogni restrizione per i lavoratori bulgari e romeni.
Finora aveva usufruito della proroga per il regime transitorio dell`accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari, insieme ad altri dieci Paesi dell`Unione.
L`ingresso dí Romania e Bulgaria nell`Ue risale al 1° gennaio 2007, ma, come per le adesioni del 1° maggio 2004, anche per questi Paesi gli Stati membri potevano prevedere deroghe alla normative vigenti per l`accesso al lavoro subordinato dei cittadini europei.
Una rivoluzione, considerato che finora ciò poteva avvenire solo per la manodopera e le professionalità più richieste, quali: agricoltura, turistico-alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edile, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, stagionale. In tutti gli altri settori, invece, per l`assunzione di un romeno o bulgaro si doveva chiedere l`autorizzazione allo Sportello Unico per l`immigrazione, utilizzando l`apposito modello.
Le limitazioni per i lavoratori dei Paesi entrati nel l`Ue nel 2007 potevano durare solo 5 anni, con possibile proroga di altri due in «casi eccezionali», come ricordato durante un incontro interministeriale, a metà dicembre, tra i ministeri dell`Interno, degli Esteri e del Lavoro.
L`Italia si aggiunge ad altri 16 Paesi, come Spagna, Grecia, Svezia e Danimarca, che non impongono restrizioni parziali o totali.
In questo modo si potranno stipulare i contratti di lavoro direttamente, come se si assumessero lavoratori italiani, per tutti gli ambiti professionali.
La svolta del governo, secondo fonti europee, si fonda «sulla consapevolezza dei buoni rapporti e dei buoni curriculum dei lavoratori bulgari e romeni, per cui non si è ritenuto più necessario rinnovare le deroghe».
(fonte: www.governo.it)
(10 gennaio 2012)
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NUOVI CONTRIBUTI PER I PERMESSI DI SOGGIORNO. IL TESTO DEL DECRETO
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Con il decreto del 6 ottobre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2011, si rende operativo a partire dal 30 gennaio prossimo quanto previsto al comma 2ter dell'art. 5 del Testo Unico Immigrazione, norma introdotta con il "pacchetto sicurezza" del 2009: " 2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-bis, comma 2. Non é richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari."
L'importo di quello che si chiama «contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno» varia dunque in base alla durata del permesso: 80 euro se compresa tra tre mesi e un anno, 100 euro se è superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, 200 euro per i «soggiornanti di lungo periodo», la cosiddetta «carta di soggiorno».
L'esborso si aggiunge al contributo di 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico. La nuova tassa non riguarda i permessi dei minori, gli stranieri che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche e i loro accompagnatori, cosi come chi chiede un permesso per asilo, richiesta d'asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari. Il contributo non tocca neanche a chi chiede solo di aggiornare o convertire un permesso di soggiorno in corso di validità. Metà degli introiti della nuova tassa servirà a finanziare il «Fondo rimpatri», l'altra metà andrà al Viminale per spese di ordine pubblico e sicurezza e per finanziare gli sportelli unici e l'integrazione
Leggi il Decreto 6 ottobre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 Dicembre 2011
(3 Gennaio 2012)
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DISPONIBILE VERSIONE AGGIORNATA A DICEMBRE 2011 DEL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE
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Negli ultimi mesi vi sono state alcune modifiche al Testo Unico Immigrazione (D.Lgs 286/98 e successive modifiche)
Das ultimo, l'art. 40, comma 3, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (già in vigore, ma che deve essere convertito in legge entro il 6 febbraio 2012) modifica l'art. 5 del Testo unico sull'immigrazione, introducendo il comma 9-bis con il quale si consente allo straniero di svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora il Questore non glielo abbia ancora rilasciato entro il termine di 20 giorni previsto dal comma 9.
Qui disponibile una versione aggiornata con le ultime modifiche e integrazioni del Testo Unico Immigrazione, principale normativa di riferimento in materia
Scarica la versione aggiornata del Testo Unico Immigrazione
(2 Gennaio 2012)
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AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: NOVITA' INSERITE DAL 16 AL 30 NOVEMBRE
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Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative. Tra i documenti inseriti nella seconda metà di novembre, segnaliamo: Consiglio di Stato Sentenza dell'11 ottobre - 28 novembre 2011 n. 6287: "se l’amministrazione, a parità di ogni altro elemento, dovesse pronunciarsi oggi sulla vicenda in esame - ossia il diniego del rinnovo del permesso per lavoro autonomo a motivo di risalenti condanne per il reato di cui all'art. 474 c.p. -, dovrebbe applicare (anche) il d.lgs. n. 5/2007. In questa luce, emergono profili di equità che contribuiscono ad indurre il Collegio alla riforma della sentenza appellata, affinché l’amministrazione provveda al riesame della vicenda con i parametri ed i criteri indicati nella presente motivazione." Consiglio di Stato Sentenza del 28 ottobre - 28 novembre 2011 n. 6270: Sanatoria 2009 - la temporanea convivenza anagrafica dell’appellante con la signora ***, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n. 223, non è sufficiente per configurare l’appartenenza ad un unico nucleo familiare in documentata assenza tra i medesimi di legami coniugali o di parentela e di presa a carico ai fini Irpef TAR Campania Sentenza del 9 - 17 novembre 2011 n. 5387: ai soggiornanti di lungo periodo, e ai richiedenti il titolo di lungosoggiornanti, l’essere incorsi in un reato legato alla tutela del diritto di autore (di cui anche qui trattasi)“in carenza di puntuale accertamento sulla pericolosità del richiedente, non può costituire titolo preclusivo automatico Consiglio di Stato Sentenza del 21 ottobre - 22 novembre 2011 n. 6143: la residenza per un decennio in Italia del cittadino straniero rappresenta una condizione necessaria per la concessione della cittadinanza, che può o, meglio, deve essere dimostrata solo con riferimento alle risultanze dei registri dell'anagrafe dei residenti, non essendo consentito che, in presenza della precisa definizione legislativa dell’elemento della residenza legale recata dall’art. 1, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 572/1993, tale elemento (normativamente prescritto) possa essere surrogato con indizi di carattere presuntivo od elementi sintomatici indiretti. TAR Lazio Sentenza del 27 giugno - 27 ottobre, depositata il 16 novembre 2011 n. 8922: il ricorrente ha presentato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 2.8.2007 e il termine di 730 giorni previsto dall’art. 3 del d.p.r. n. 362/1994 veniva a scadere il 2.8.2009. Il ricorso avverso il silenzio inadempimento in esame avrebbe pertanto dovuto essere proposto entro oltre un anno dalla scadenza del termine per provvedere e cioè entro il 2.8.2010 TAR Piemonte Sentenza del 26 ottobre - 9 novembre 2011 n. 1180: non può costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo il fatto di avere in essere rapporti di lavoro a tempo determinato, senza tener conto della capacità reddituale derivante da contratti di lavoro a termine e/o atipici, , specie quando, come nel caso di specie, è documentato il possesso di redditi pregressi ampiamente positivi ed in progressivo incremento, dei quali la Questura avrebbe dovuto tenere conto per formulare la prognosi in ordine alla capacità futura dell’interessato Consiglio di Stato Sentenza del 28 ottobre - 28 novembre 2011 n. 6289: il diniego della cittadinanza risulta ampiamente giustificato, a nulla rilevando in contrario l’inesistenza di specifici precedenti penali, in quanto da fonti ritenute attendibili da parte del Ministero l’interessato intrattiene (almeno asseritamente) rapporti con servizi segreti stranieri (e più precisamente del paese d’origine) servendosi anche di «fittizie imprese commerciali». TAR Toscana Sentenza del 3 - 18 novembre 2011 n. 1783: "in sede di rinnovo di permesso di soggiorno, e non di primo rilascio, l’Amministrazione deve essere particolarmente attenta a valutare le situazioni specifiche, soprattutto se riferite a stranieri da tempo presenti sul territorio nazionale e già beneficiati di precedenti rinnovi, in particolar modo laddove sono presenti stranieri con figli minori, anche se in affido “eterofamiliare” come nel caso di specie" TAR Toscana Sentenza del 3 - 18 novembre 2011 n. 1769: il ricorrente, essendo entrato in Italia prima dell’entrata in vigore della l. n. 94/2009 che modifica l’art. 32 del TU sull’immigrazione, e non avendo avuto comunque a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina
TAR Lombardia Sentenza del 22 - 25 novembre 2011 n. 2911: non è possibile affermare, come fa il ricorrente, che la denuncia di rapporto di lavoro fittizio sia irrilevante quando prima della decisione del diniego del rinnovo del permesso per lavoro sopravvenga un rapporto di lavoro reale ed in regola, in quanto in questo modo si frustra il principio contenuto nel T.U. Immigrazione secondo il quale lo straniero che non ha lavoro non può trattenersi sul territorio nazionale a tempo indeterminato fino a quando riesca a trovare un nuovo lavoro
TAR Sicilia Sentenza del 10 - 21 novembre 2011 n. 2749: "a fronte di una istanza, per il rilascio del permesso di soggiorno, presentata dalla ricorrente in data 30.10.2008, il ricorso, notificato solo il 02.03.2011, e cioè a distanza di oltre due anni dall’istanza stessa, è tardivo, e va quindi dichiarato irricevibile" TAR Sicilia Sentenza del 10 - 21 novembre 2011 n. 2742: le tipologie di lavoro prese in considerazione dalla legge sull’emersione n. 102/2009 sono quelle di colf e di badante; il ricorrente non svolge attività di domestico, bensì di giardiniere TAR Toscana Sentenza del 3 - 18 novembre 2011 n. 1783: "in sede di rinnovo di permesso di soggiorno, e non di primo rilascio, l’Amministrazione deve essere particolarmente attenta a valutare le situazioni specifiche, soprattutto se riferite a stranieri da tempo presenti sul territorio nazionale e già beneficiati di precedenti rinnovi, in particolar modo laddove sono presenti stranieri con figli minori, anche se in affido “eterofamiliare” come nel caso di specie" TAR Lazio Sentenza del 13 ottobre - 15 novembre 2011 n. 8898: il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente presso l’Ambasciata d’Italia a Damasco è fondato - la P.A. è tenuta a concludere i procedimenti amministrativi mediante l’adozione di un provvedimento espresso e non può lasciarli perennemente sospesi. Consiglio di Stato Sentenza del 21 ottobre - 22 novembre 2011 n. 6141: illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro - "superficiale la istruttoria da parte dell’Amministrazione, che, con l’omessa comunicazione all’interessata del preavviso di diniego, ha impedito all’istante di rappresentare (e si è essa stessa preclusa l’esame di) fatti e situazioni, che, una volta sottoposti alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione medesima, ben avrebbero potuto condurre ad un contenuto dispositivo del provvedimento oggetto del giudizio, diverso da quello in concreto adottato." TAR Sicilia Sentenza del 10 - 28 novembre 2011 n. 2799: "nel Rapporto di Amnesty International del 2011. come si è detto, prodotto in giudizio con la memoria del 21.7.11, si rilevano gravi problemi per la condizione della popolazione rom abitante in Kosovo"
Giudice di pace di Agrigento, Ordinanza dell'8 novembre 2011: il provvedimento di respingimento differito adottato a distanza di giorni dal rintraccio di uno straniero risulta illegittimo per “eccesso di potere”
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PER L’ASSUNZIONE DI STRANIERI GIA' IN ITALIA NON OCCORRE PIU' INVIARE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO "MODELLO Q"
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Il sistema delle comunicazioni obbligatorie ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro. Tale principio, e la sua "pluriefficacia", si applica anche ai rapporti di lavoro con i cittadini non comunitari. È quanto chiarisce la Circolare ministeriale del 28 novembre 2011, n. 4773, che identifica anche gli ambiti di applicazione più specifici di tale semplificazione, compresi i rapporti di lavoro domestico e tutti quei rapporti “speciali” per il quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione di assunzione. A partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia non devono più compilare il “modello Q”, ma assolvere gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico, ovvero inoltrare telematicamente, entro le 24 ore del giorno antecedente l’assunzione, il modulo LAV all'INPS. Pertanto, chi assume un lavoratore extracomunitario non deve più compilare e spedire per raccomandata allo Sportello Unico per l’Immigrazione il “contratto di soggiorno - Modello Q”.
Leggi la Circolare ministeriale del 28 novembre 2011, n. 4773
(30 Novembre 2011)
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30 GIORNI IN PIÙ PER IL SOGGIORNO DEI MINORI STRANIERI IN ITALIA
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La durata massima del soggiorno dei minori stranieri nel nostro Paese è adesso di 120 giorni. Trenta in più rispetto al limite di 90 giorni previsto dall'articolo 9 del regolamento n.535/1999, ora modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2011, n. 191 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) in vigore da oggi.
Il totale di 120 giorni di permanenza deve derivare dalla somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. Il Comitato per i minori stranieri può proporre alle autorità competenti di estendere la durata del soggiorno solo in relazione a casi di forza maggiore e non più anche per progetti che comprendano periodi di attività scolastica, come invece prevedeva il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.535/99, che individua i compiti del Comitato.
L'organismo ha, in generale, il compito di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità con i principi della della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989. Si definisce 'minore accolto', in base al regolamento del '99, il 'minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato' non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea 'di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorchè il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento'.
(Fonte: Ministero dell'Interno, 23 novembre 2011)
Leggi il Decreto
(23 novembre 2011)
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VARATI GLI ACCORDI DI INTEGRAZIONE ("PERMESSI DI SOGGIORNO A PUNTI"). SARANNO IN VIGORE DA MARZO 2012
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Pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che disciplina l'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. Entrerà in vigore il prossimo 12 marzo ma per vederlo all’opera sarà necessario attendere i primi nuovi ingressi per motivi di lavoro in Italia.
Il regolamento fissa i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'accordo di integrazione, previsto dal cosiddetto Testo unico sull'immigrazione, ed i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; disciplina poi i contenuti, l'articolazione per crediti e i casi di sospensione dell'accordo, le modalità e gli esiti delle verifiche ai quali l'accordo è soggetto e l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
Il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, dopo la sua entrata in vigore, e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura, o alla questura competente, stipula con lo Stato un accordo di integrazione articolato per crediti. L'accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero, tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, inglese, francese, spagnola, araba, o cinese, albanese, russa o filippina, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Per lo Stato, l'accordo è stipulato dal prefetto o da un suo delegato.
All'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Allo straniero verranno conferiti in partenza 16 punti, ma corsi di lingua (obbligatorio sarà il test di livello A2) e di educazione civica, scelta del medico di base, percorsi formativi, attività imprenditoriali, contratto di affitto, potranno contribuire ad accumulare i punti di cui, dopo due anni dalla stipula dell’accordo, lo Sportello Unico dovrà verificare il raggiungimento. Condanne penali, anche non definitive, illeciti tributari e misure di sicurezza personali invece, saranno i motivi di decurtazione dei punti. Al momento della verifica potranno presentarsi quindi diversi scenari: a) adempimento dell’accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia previsti; b) proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a ); c) inadempimento dell’accordo e conseguente espulsione dell’interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l’interessato non può essere espulso, l’inadempimento dell’accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione. L’art 4 bis del Testo Unico stabilisce inoltre che la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonchè dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. Secondo l’art 2 coma 6 del Decreto, "lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero...", e sembra essere questa a questo punto la parte più difficile.
Nella tabelle allegate al provvedimento, l'accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili.
Leggi:
DPR n. 179 del 14 settembre 2011
L’Accordo di Integrazione
Crediti formativi
Crediti decurtabili
(Fonti: Ministero dell'Interno; meltingpot.org)
(14 Novembre 2011)
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AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: NOVITA' INSERITE DAL 1° AL 15 NOVEMBRE
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Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative. Tra i documenti inseriti nella prima metà di novembre, segnaliamo:
TAR Piemonte Sentenza del 12 - 25 ottobre 2011 n. 1120: legittimo il diniego di rinnovo del permesso per lavoro, in quanto "a partire dalla data di rilascio del primo permesso di soggiorno la ricorrente non dimostra di avere intrapreso una regolare attività lavorativa. L'unica documentazione presentata è stata quella relativa a datori che presenta evidenti caratteri di inattendibilità" TAR Lombardia Sentenza del 5 ottobre - 3 novembre 2011 n. 2606: "fermo il divieto di espellere il ricorrente finché perduri l’esigenza di terapia medica, sarà cura del ricorrente stesso domandare il permesso di soggiorno per motivi di salute, superando in tal modo l’originaria domanda di altro tipo di permesso, che potrà venire riproposta una volta cessata l’efficacia del primo" TAR Lombardia Sentenza del 5 ottobre - 3 novembre 2011 n. 2605: l’impugnato diniego di duplicato del permesso di soggiorno per lavoro si rivela illegittimo, poiché basato sulla ricorrenza di due provvedimenti amministrativi di espulsione anteriori alla regolarizzazione, e dunque superati ex lege in forza di quest’ultima. TAR Lazio Sentenza del 28 settembre - 2 novembre 2011 n. 8346: rigettata l’istanza volta ad ottenere la concessione del visto d’ingresso per “residenza elettiva” - l’accurata istruttoria svolta in via amministrativa ha, infatti, consentito (e consente) di escludere che il richiedente possegga – allo stato – quelle ampie, ed autonome, risorse economiche di cui si possa ragionevolmente supporre (come previsto dal punto 14 del D.I. 12.7.2000) la continuità nel futuro. TAR Lazio Sentenza del 28 settembre - 2 novembre 2011 n. 8344: rigettata l’istanza volta ad ottenere la concessione del visto d’ingresso per “lavoro subordinato domestico - il nominativo del richiedente è presente all’interno del “Sistema Informativo Schengen” Consiglio di Stato Sentenza del 18 - 31 ottobre 2011 n. 5814: mancanza di presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno. Nessuna documentazione sarebbe mai stata prodotta in ordine alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento. TAR Piemonte Sentenza del 12 - 27 ottobre 2011 n. 1134: illegittimo il riniego di rinnovo del permesso per attesa occupazione per mancata considerazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato (il quale, dopo aver esercitato il ricongiungimento familiare, “risiede stabilmente con il padre, titolare di regolare contratto di locazione di un alloggio, nel quale pure vive una delle sorelle”) TAR Lazio Sentenza del 20 ottobre - 7 novembre 2011 n. 8529: la reiezione dell’istanza di reingresso è stata motivata in ragione della segnalazione della ricorrente come persona non ammissibile nell’Area Schengen - non assume significativo rilievo la circostanza posta a fondamento delle censure ovvero l’avvenuto rilascio in precedenza e costanza della segnalazione Schengen del permesso di soggiorno TAR Campania Sentenza del 25 ottobre - 14 novembre 2011 n. 5309: illegittimo il diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro con riferimento alla ritenuta inesistenza dell’attività lavorativa: il rapporto di lavoro si era instaurato con il datore di lavoro indicato nella richiesta, ma era in corso di svolgimento in altra provincia ove il datore di lavoro si era temporaneamente trasferito, e la mancata comunicazione del mutamento del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa integra una mera irregolarità amministrativa, quanto meno in parte, imputabile al datore di lavoro TAR Piemonte Sentenza del 12 - 27 ottobre 2011 n. 1133: "se – come nella presente fattispecie – l’interessato riesce a dimostrare il possesso del reddito minimo anche avvalendosi di voci reddituali diverse da quelle da lavoro, purché ovviamente “lecite”, come ad esempio i proventi dell’assegno familiare mensile, ciò deve ritenersi del tutto idoneo ad integrare il requisito richiesto dalla legge ai fini del rilascio del permesso CE slp" TAR Piemonte Sentenza del 12 - 27 ottobre 2011 n. 1129: "l'anzianità quinquennale del permesso di soggiorno non risulta espressamente richiesta per il coniuge o i figli minori conviventi per i quali pure sia stato richiesto il titolo" Consiglio di Stato Sentenza del 18 ottobre - 9 novembre 2011 n. 5913: "il sindacato giurisdizionale, limitato ai profili estrinseci, deve concludersi in senso favorevole al ricorrente in primo grado: l’Amministrazione, infatti, non evidenzia elementi dai quali risulti il motivo per il quale all’odierno appellante non è opportuna la concessione della cittadinanza, e ciò nonostante uno specifico ordine del giudice abbia chiesto di conoscere, con le cautele del caso, le ragioni del diniego" TAR Lazio Sentenza del 20 - 24 ottobre 2011 n. 8170: il Consolato generale d’Italia in Mosca ha respinto la richiesta di visto per lavoro autonomo inoltrata dall’interessata, in quanto “dalla documentazione presentata a corredo della richiesta di visto non si evince l’oggetto dell’attività imprenditoriale da svolgere in Italia che viene indicata molto genericamente come import export di prodotti non alimentari. Tale circostanza rende impossibile una valutazione dell’interesse per l’economia nazionale relativa all’attività da svolgere (decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari 27 aprile 2010)” TAR Toscana Sentenza del 19 ottobre - 4 novembre 2011 n. 1641: la “novella” legislativa di cui alla norma richiamata del 2009 non poteva essere ritenuta applicabile al minore che aveva fatto ingresso in Italia precedentemente alla sua entrata in vigore, non potendo avere la disposizione normativa un’efficacia retroattiva né essere qualificata di interpretazione autentica di norma preesistente
Corte di Cassazione Sentenza depositata il 2 novembre 2011 n. 39550: non è possibile procedere al sequestro dell’immobile se il canone di locazione preteso nei confronti di uno straniero irregolare è ragionevole Tribunale di Pisa Sentenza depositata in data 11 ottobre 2011: si revoca la sentenza di applicazione pena n. ****/2010 limitatamente al reato di cui all'art. 14 comma 5-ter D. Lgs 286/1998, accertato in Pisa il 13.6.2010, non essendo il fatto più previsto dalla legge come reato
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16 Novembre 2011
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INGRESSO IN ITALIA DEGLI SPORTIVI STRANIERI NON APPARTENENTI ALLA COMUNITÀ EUROPEA: APPROVATA LA RIPARTIZIONE
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Con DPCM del 10 ottobre 2011 a firma del Sottosegretario di Stato allo sport è stata approvata per la stagione agonistica 2011/2012 la deliberazione n.1448 del 30 settembre 2011 del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. concernente la ripartizione fra le varie Federazioni nazionali del numero degli sportivi stranieri provenienti da paesi non appartenenti alla Comunità Europea, per i quali è consentito l'ingresso nel territorio nazionale. Il limite d'ingresso nel territorio nazionale è fissato nel numero di 1.377 come da Deliberazione adottata dal Consiglio nazionale del C.O.N.I. in data 7.6.2011 in ordine alla quale hanno espresso parere favorevole il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con circolare 8219 dell'11.11.2011 la direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo ha provveduto a trasmettere alle prefetture il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2011
Leggi la circolare 8219 dell'11.11.2011, con allegato il DPCM del 10 ottobre 2011
(16 Novembre 2011)
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AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZA: ALCUNE NOVITA' INSERITE NELLE ULTIME SETTIMANE
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Nel presente sito, in costante aggiornamento, nelle ultime settimane, sono state inseriti numerosi provvedimenti di varie Autorità giudicanti, che creano in diversi casi nuovi orientamenti giurisprudenziali, con letture e interpretazioni dei dati normativi riguardanti la immigrazione e la condizione giuridica dello straniero a volte inedite e innovative. Tra i documenti inseriti nelle ultime settimane, segnaliamo:
TAR Lombardia Sentenza del 4 - 5 ottobre 2011 n. 2375: illegittima la mancata concessione di un permesso di altro tipo invece del richiesto permesso CE slp dal momento che il giudizio sulla pericolosità sociale non appare pertinente poiché che il reato commesso non è tra quelli che ostano alla concessione di un permesso di soggiorno e manca qualunque valutazione in concreto della pericolosità stessa TAR Lombardia Sentenza del 20 - 21 settembre 2011 n. 2257: illegittimo il silenzio - inadempimento sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo TAR Lazio Sentenza del 5 luglio - 20 settembre 2011 n. 7469: si dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto alla richiesta di cittadinanza italiana e si nomina per il caso di ulteriore persistente inadempimento un Commissario ad acta TAR Lazio Sentenza del 6 - 7 ottobre 2011 n. 7770: l’ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro autonomo avviene per quote stabilite con apposito DPCM, che, nel caso, è quello del 1° aprile 2010, il quale lo consentiva nei limiti del contingente solo ad “imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana”. La valutazione dell’interesse per l’economia italiana è affidata alla Rappresentanza diplomatico consolare che, nel caso in specie, relativo ad una non meglio specificata attività di import export, non l’ha ritenuto sussistente, e pertanto il così motivato diniego del visto per lavoro autonomo é legittimo TAR Lazio Sentenza del 7 giugno - 17 ottobre 2011 n. 7972: illegittimo nel caso il diniego del visto di reingresso in Italia per motivi di studio per uno straniero già iscritto e frequentante corso universitario in Italia TAR Piemonte Sentenza del 28 settembre - 13 ottobre 2011 n. 1099: Sanatoria 2009 - il reato di falsità materiale commesso dal ricorrente non può ritenersi ostativo all’emersione, atteso che la pena edittale prevista per tale reato dall’art. 482 C.P. é inferiore, nel massimo, a tre anni. Pure il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può ritenersi ostativo all’emersione TAR Lazio Sentenza del 28 settembre - 11 ottobre 2011 n. 7857: una volta dato conto del parere negativo di uno o alcuni partner Schengen, il diniego del visto di ingresso risulta esaustivamente motivato con la formula “la Sua presenza rappresenta, secondo uno o più Stati membri, una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica quale definita all’articolo 2, paragrafo 19 del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) o per le relazioni internazionali di uno o più Stati membri” TAR Lazio Sentenza del 28 settembre - 11 ottobre 2011 n. 7852: rigettata la richiesta di visto di ingresso per turismo in quanto “la sua intenzione di uscire dal territorio Schengen prima della scadenza del visto sembra essere dubbia” TAR Toscana Sentenza del 17 maggio - 6 ottobre 2011 n. 1457: "il limite di tre anni oltre la durata del corso di studi per la possibilità di rinnovo del titolo di soggiorno dell’art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394 /1999 non ostacola in alcun modo l’esercizio del diritto allo studio garantito anche agli stranieri dal d.lgs. n. 286/1998: al contrario, la previsione contestata si ispira alla stessa logica meritocratica, imperniata sull’operosità dello studente straniero, sottesa (secondo il medesimo ricorrente) all’altro limite (o requisito) previsto dall’art. 46, comma 4, cit. per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, cioè quello del superamento di un numero minimo di esami per ogni anno di corso. [...] Sotto questo profilo, nessuna discriminazione può essere configurata a danno degli studenti stranieri." TAR Toscana Sentenza del 3 maggio - 6 ottobre 2011 n. 1455: "tra le condizioni preclusive per il rinnovo del permesso di soggiorno rientrano le condanne penali “per reati inerenti agli stupefacenti”, senza che residui alcuna sfera di discrezionalità in capo alla P.A., la quale è così tenuta a determinarsi in senso negativo sull’istanza di rinnovo" Tribunale di Rovigo - Sezione distaccata di Adria Ordinanza del 15 luglio 2011: reato di ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato - palese contrasto con le finalità e gli scopi della direttiva 2008/115/CE – rinvio alla Corte di giustizia Corte di Cassazione Sentenza del 1° settembre 2011 n. 17966: il cittadino marocchino in possesso del permesso di soggiorno ma non della carta di soggiorno può ottenere le prestazioni di cui alla legge n. 118 del 1971 Corte di Cassazione Sentenza depositata il 7 ottobre 2011 n. 20719: limiti alla espulsione ed al favor per la concessione del p.d.s. per ragioni familiari di cui agli artt. 19 c. 2 lett. C del decr. legis. 286/98 e 28 c. 1 lett. B del dPR 394/99 (avendo infatti lo straniero goduto di p.d.s. perché convivente con la madre cittadina italiana): la Corte di Appello ha erroneamente posto le varie situazioni ostative (o di contro impositive della espulsione o dell’allontanamento) sullo stesso piano, in tal guisa valutando che i precedenti penali dello straniero, peraltro antecedenti al rilascio del p.d.s. del 2004, e la indebita frequentazione di persone 'poco raccomandabili', potessero giustificare il rigetto della istanza di rinnovo Corte di Appello di Roma Decreto del 6 giugno 2011: il familiare del cittadino comunitario ha diritto alla carta di soggiorno a prescindere dal luogo e dalla data del matrimonio nonché dalla modalità d'ingresso
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19 Ottobre 2011
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