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Viewing Category: Legge
AREA LEGALE: GIORNI E ORARI DEL SERVIZIO TELEFONICO DELL'ESPERTO LEGALE DAL 6 AL 10 SETTEMBRE
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Procedure di regolarizzazione per lavoro domestico, entrata in vigore di nuove regole, aspetti interpretativi e pratici riguardanti i titoli di soggiorno, gli avviamenti al lavoro e i ricongiungimenti familiari....
E' POSSIBILE CONTATTARE TELEFONICAMENTE AL NUMERO 0412919340 L'ESPERTO LEGALE :
LUNEDì 6 SETTEMBRE: DALLE 9.00 ALLE 11.30 E DALLE 13.30 ALLE 15.00
MARTEDì 7 SETTEMBRE: DALLE 9.30 ALLE 16.00
MERCOLEDì 8 SETTEMBRE: DALLE 9.30 ALLE 14.30
GIOVEDì 9 SETTEMBRE: DALLE 9.30 ALLE 16.00
VENERDì 10 SETTEBRE: DALLE 9.30 ALLE 14.30
E' SEMPRE ATTIVA UNA SEGRETERIA TELEFONICA PER LASCIARE I MESSAGGI, SEMPRE ALLO STESSO NUMERO DI TELEFONO:
0412919340
In tale periodo funziona sempre il sistema di compilazione e invio dei quesiti e delle richieste di informazione "CONTATTA L'ESPERTO LEGALE" presente nella sezione "Area Legale" di questo sito. Attualmente è disponibile una nuova casella di posta elettronica alla quale scrivere per le richieste di informazioni e consulenze riguardanti la normativa in materia di immigrazione e condizione giuridica dello straniero:
c_giovanni.savini@venetolavoro.it
(6 Settembre 2010)
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10.000 NUOVI INGRESSI IN ITALIA DALL’ESTERO PER FORMAZIONE E TIROCINIO
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Sulla gazzetta ufficiale n. 203 del 31 agosto 2010, è stato pubblicato il decreto che fissa il tetto massimo di stranieri che potranno entrare per l’anno in corso in Italia per frequentare corsi di formazione professionali e tirocini di formazione e orientamento.
Sono riservati cinquemila ingressi per chi partecipa a corsi di formazione, organizzati da enti accreditati, con durata massima di 2 anni, con il rilascio finale dell’attestato di una qualifica o comunque di una certificazione sulle competenze acquisite.
Altri cinquemila ingressi sono riservati per i tirocini formativi, che devono svolgersi secondo un progetto approvato dalle Regioni.
La richiesta del visto deve essere presentata personalmente al consolato competente allegando la documentazione relativa al corso o al tirocinio che si terrà in Italia. Gli stranieri che faranno ingresso in Italia possono ottenere un permesso di soggiorno per studio, ed alla fine del corso chi troverà un datore di lavoro disponibile ad assumerlo potrà convertire il relativo permesso per studio in permesso per lavoro, ma solo se ci sarà un decreto flussi che lo consentirà, e comunque nei limiti delle quote per le conversioni fissate dal governo.
Leggi il Decreto del 6 Luglio 2010 pubblicato in G.U. n. 203 del 31 agosto 2010
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RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI 2009: SONO 70.585 LE DOMANDE PRESENTATE PRESSO GLI SPORTELLI UNICI PER L'IMMIGRAZIONE DELLE PREFETTURE ITALIANE. AUMENTANO ANCHE I MATRIMONI MISTI
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Nel 2009 sono state presentate complessivamente 70.585 domande di nullaosta al ricongiungimento familiare, di cui 24.995 domande sono state presentate da donne. Il dato complessivo evidenzia una diminuzione delle stesse nella misura del 9% rispetto all'anno 2008. In analogia con gli anni precedenti, nel 2009 la maggioranza dei richiedenti è di sesso maschile (65%), ma si osserva una crescita significativa della percentuale di domande presentate da richiedenti di sesso femminile. Per quanto attiene alla ripartizione delle domande per regione, come già avvenuto nel 2007 e nel 2008, le regioni con maggiore numero di domande presentate sono state la Lombardia (18.152 domande, pari al 25,7% del totale nazionale), l’Emilia Romagna (9.110 domande, pari al 12,9% del totale nazionale) ed il Veneto (8.027 domande, pari al 11,4% del totale nazionale). Anche nel 2009, come per gli anni passati, la stragrande maggioranza delle domande (90,2%) è stata presentata nelle regioni del centro nord. Le regioni con un tasso di presentazione di domande da parte di donne maggiore del 40% sono state la Campania, la Calabria, il Lazio, la Liguria e la Sardegna. In Basilicata e in Friuli Venezia Giulia, di contro, il tasso di presentazione di domande da parte di donne minore del 30%. Come già osservato nel 2008, anche nel 2009 le province con il maggiore numero di domande sono state Milano (7.480 domande, pari al 10,6% del totale nazionale), Roma (4.855 domande, pari al 6,9% del totale nazionale) e Brescia (3.224 domande, pari al 4,6% del totale nazionale). Il numero più consistente di domande risulta essere presentato da parte di etnie dell’area europea (il 31% delle domande) rappresentate da richiedenti provenienti dall’Albania, dalla Moldavia, dall’Ucraina, dalla Macedonia e dalla Serbia-Montenegro. Segue l’area africana (30%), rappresentata in particolare dal Marocco, dall’Egitto, dal Senegal, dalla Tunisia e dal Ghana. L’area asiatica è presente con il 29% delle domande, rappresentata in particolare dalla Cina Popolare, dalle Filippine, dallo Sri Lanka, dal Pakistan e dal Bangladesh. L’area americana costituisce l’10% delle domande presentate ed è rappresentata in particolare dal Perù e dall’Equador. L’Oceania è quantitativamente trascurabile. Le nazionalità per le quali l’universo femminile è preponderante (cioè con valori maggiori al 50%) rispetto al totale delle domande presentate sono la Moldavia, le Filippine, l’Ucraina, il Perù, l’Equador, la Nigeria e la Repubblica Dominicana. Da un punto di vista quantitativo, inoltre, sono rappresentate in modo significativo il Marocco, la Cina Popolare e l’Albania. (Fonte: Ministero dell’Interno)
Il matrimonio è sempre più una tappa fondamentale percorso di integrazione degli immigrati in Italia. A confermare andamento i dati della ricerca sui matrimoni misti celebrati in Italia, pubblicata dalla MoneyGram attraverso il primo Osservatorio in materia. Sul totale di 250 mila matrimoni annui (dati Istat 2009 su rilevazioni 2007) le unioni miste si attestano a circa 35 mila, rappresentando il 14% dei matrimoni. Dal 1995 ad oggi le unioni miste sono triplicate con una crescita annua del 9,5%. I dati dimostrano come le scelte degli italiani sono molto diversificate, in cui gli uomini scelgono prevalentemente donne provenienti dall’Unione Europea, con il 59% dei casi, oppure scelgono le loro spose dal sud americana. Molto basse le unioni con donne dell’Africa Settentrionale (8%) e asiatiche (6%). Diverse le preferenze delle donne italiane che sposano molto più spesso uomini provenienti dal continente africano (40,7%), oppure sud americani (17,4%). Rimangono basse, anche per le donne, le percentuali di unioni con asiatici (4,7%). A livello complessivo i matrimoni misti più frequenti sono quelli in cui lo sposo è Italiano e la sposa straniera (circa 17 mila nell’anno), mentre i matrimoni misti in cui è la sposa che è Italiana sono solo 6 mila. Cresce di importanza anche il fenomeno dei matrimoni misti in cui entrambi i coniugi sono di nazionalità non italiana e diversa tra di loro, che ammontano a circa 11 mila. La regione in cui il fenomeno dei matrimoni misti è più importante è l’ Emilia Romagna,i cui dati sono sopra la media nazionale, con il 15% dei casi. Nella speciale classifica seguono la Lombardia (13,5%) e con stessa incidenza la Liguria (13,1%) e la Valle d’Aosta (13,1%). La Lombardia è la regione in cui in numero assoluto (oltre 35 mila) le unioni miste sono state le più numerose. Nel Lazio invece, nonostante sia una regione in cui l’immigrazione è un fenomeno accentuato, è solo al dodicesimo posto della classifica con un’incidenza del 10,8% sul totale dei matrimoni celebrati. In generale nelle regioni del sud Italia la percentuale è molto bassa con la punta minima registrata in Puglia con il 3,7%. Se da un lato aumenta la percentuale dei matrimoni tra coppie miste, dall’altro il primato dei divorzi spetta però alle stesse unioni miste. Infatti la durata media di questi matrimoni è di solo 9 anni, a fronte dei 14 anni per i matrimoni in cui entrambi i coniugi sono italiani. Sul totale dei divorziati nell’anno in esame (oltre 5.400) il 72,5% è rappresentato da coppie in cui il marito è italiano e la sposa straniera. (Fonte: stranieriinitalia.it)
(24 Agosto 2010)
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NUOVA VERSIONE DELLA DENUNCIA ON LINE DI UN LAVORATORE DOMESTICO
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L'INPS, con il messaggio n. 021567 del 20/08/2010, informa che l’Istituto ha reso disponibile on line una nuova versione della comunicazione obbligatoria per la denuncia di un rapporto di lavoro domestico. Importanti le novità introdotte, tra cui l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato dall’Istituto per le comunicazioni con i datori di lavoro domestico che ne sono in possesso e la compilazione guidata, nel caso di lavoratori extracomunitari, dei campi relativi al permesso di soggiorno.
Leggi il messaggio
(24 Agosto 2010)
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RATIFICATA CON LEGGE 108 DEL 2 LUGLIO 2010 LA CONVENZIONE DI VARSAVIA SULLA LOTTA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI
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Disposta, con Legge 108 del 2 luglio 2010, la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani stipulata a Varsavia 16 maggio 2005. Il testo della Convenzione è disponibile nella versione in lingua italiana curata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.
LEGGE 2 luglio 2010, n. 108 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0131)
testo in vigore dal: 30-7-2010
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.
Art. 3 Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato; b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato; c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato; d) dopo l'articolo 602-bis e' inserito il seguente: «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».
Art. 4 Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 luglio 2010
Leggi il Testo della Convenzione (Tradotto in lingua italiana a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità)
(29 Luglio 2010)
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REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI, I DATI NAZIONALI E PROVINCIALI AGGIORNATI AL 5 LUGLIO
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Mentre sono tuttora in corso le procedure, la situazione di sintesi nazionale al 5 luglio 2010 registra: domande 295.112 convocazioni 220.141 contratti firmati 173.997 rinunce 2.227 domande rigettate 15.663 pratiche definite 191.887
Due prospetti riepilogativi evidenziano i dati relativi a ciascuna delle 114 province italiane, con il dettaglio delle domande presentate, le convocazioni effettuate, i contratti firmati, le rinunce, le domande rigettate, le pratiche definite e i Permessi di Soggiorno richiesti. Consultabili anche i dati percentuali dei contratti stipulati, in rapporto al totale, e le pratiche definite, sempre in rapporto al totale. Le differenti colorazioni inserite nelle ultime due colonne evidenziano le percentuali superiori od inferiori a determinati coefficienti di riferimento.
Un prospetto riguarda la cittadinanza dei beneficiari, ripartiti in base ai 150 Paesi di provenienza, con i dati sulle domande presentate, i pareri negativi delle questure, quelli positivi, le convocazioni effettuate, i contratti firmati, le rinunce ed i rigetti.
Dai prospetti risulta che sono molte le province che hanno definito oltre il 90 % delle pratiche pervenute; Gorizia ed Isernia ne hanno definito il 100%. Il maggior numero di domande è stato presentato da cittadini di nazionalità ucraina (37.211), poco più di quelli di provenienza dal Marocco (36.138); seguono Moldavi (25.685) e Cinesi (21633).
Leggi le tabelle con i dati provinciali
Leggi le tabelle con i dati nazionali
(13 Luglio 2010)
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DAL 5 LUGLIO LO STATO DELLE DOMANDE DI CITTADINANZA CONSULTABILE ON LINE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
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Parte il 5 luglio 2010 il servizio che permetterà, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Il nuovo servizio, realizzato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, consentirà ai cittadini stranieri, accedendo ad una banca dati dedicata, costantemente aggiornata, di verificare on line lo stato della propria domanda. Utilizzare il nuovo servizio risulta estremamente facile: dalla home-page del sito internet del ministero dell'Interno (www.interno.it), accedere alla sezione cittadinanza e puntare al link "consulta la tua pratica" . Per registrarsi è sufficiente che l’utente indichi il proprio indirizzo e-mail e i dati anagrafici. Ultimata la registrazione, si potrà accedere alle informazioni richieste associando il codice assegnato alla propria domanda di cittadinanza.
Per procedere alla consultazione occorre effettuare le seguenti operazioni:
1. Registrazione nel sistema Per l’accesso alla procedura on-line di consultazione è necessario effettuare una registrazione sul sito web del servizio, che introduce in un’area riservata. La registrazione è gratuita e, per essere eseguita, richiede un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante e l'inserimento dei propri dati anagrafici. Dopo aver cliccato sul link di accesso "consulta la tua pratica", occorre compilare con i propri dati personali il modulo messo a disposizione dal sistema informatizzato. 2. Associazione domanda Completata la fase di registrazione, il richiedente deve associare alla propria utenza il codice assegnato alla domanda di cittadinanza (K10/….K10C/…...). 3. Consultazione dello stato della domanda Linkando alla pagina “Stato domande”, raggiungibile dalla area riservata dell'utente, ogni cittadino straniero potrà conoscere lo stato di avanzamento della propria domanda, aggiornato in tempo reale.
Il nuovo servizio sarà disponibile anche nella sezione “Call Center” dell'area Cittadinanza del sito del Ministero dell'interno. Gli utenti potranno contattare, nel caso riscontrino difficoltà nella registrazione, il Call Center ai numeri telefonici 06 - 48042101 - 102 -103 -104 nei seguenti orari: lunedì e venerdì 9-14, martedì, mercoledì e giovedì 9-14 e 14,30-18,30. L'indirizzo del servizio di consultazione on line per le pratiche di cittadinanza è https://cittadinanza.interno.it
(2 Luglio 2010)
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APPROVATO IL PIANO PER L'INTEGRAZIONE NELLA SICUREZZA, L’ACCORDO DI INTEGRAZIONE E IL DECRETO RELATIVO AL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
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Denominato ‘identità e incontro’, l’accordo tra straniero e Stato prevede corsi di lingua e di educazione civica.
I ministri dell’Interno Roberto Maroni e del Lavoro e delle Politiche Sociali Maurizio Sacconi hanno presentato oggi al Consiglio dei ministri il Piano per l'integrazione nella sicurezza e l’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato. Si tratta di un sistema di regole che, come ha spiegato il ministro Maroni nel corso della conferenza stampa di presentazione a Palazzo Chigi, consente a chi vuole venire in Italia rispettando le leggi «un percorso di integrazione eccellente». Il piano prevede strumenti d'integrazione per gli stranieri e la frequenza a corsi d'italiano e di educazione civica.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il dpr che regola la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, previsto dal pacchetto sicurezza. L’iter del provvedimento dovrebbe concludersi entro l’anno ed essere in vigore dal primo gennaio del 2011, ha annunciato Maroni. «Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il ministro - di ciò che abbiamo fatto contro l'immigrazione clandestina». Il nostro modello, ha spiegato Maroni, permette «rigore e severità», ma anche una «politica di integrazione che non ha pari in Europa». Il sistema sviluppato in Italia «può essere portato in Europa come best practice».
Il Piano, promosso dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'istruzione, si basa su cinque principi basilari di integrazione:
• Educazione e apprendimento – La scuola come primario luogo di intervento, con tetti di alunni stranieri nelle classi per favorire l’integrazione attraverso la formazione linguistica e la conoscenza della Costituzione tramite l’educazione civica.
• Lavoro – Con particolare attenzione ad una programmazione dei flussi misurata con le effettive capacità di assorbimento della forza lavoro. Un percorso, questo, che deve iniziare già nei paesi di origine.
• Alloggio e governo del territorio – Un tema cruciale per la creazione di un patto sociale nel rispetto delle regole di convivenza civile, al fine di evitare il binomio immigrazione-criminalità, spesso dovuto alla nascita di enclavi monoetniche.
• Accesso ai servizi essenziali – Favorire il rapporto con la burocrazia e con l’accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali è essenziale. Un percorso che può essere facilitato, fra l’altro, da un’opportuna formazione specifica di operatori e mediatori.
• Minori e seconde generazioni – Priorità all’integrazione dei minori stranieri presenti sul territorio e loro tutela piena ed incondizionata.
Il ministro Sacconi ha annunciato, inoltre, la nascita del portale per l'integrazione, uno strumento che raccoglierà le buone pratiche nel processo per l'integrazione.
Leggi il “Piano per l’integrazione nella sicurezza ‘Identita e incontro’”
Leggi la presentazione dell’Accordo di integrazione
Inoltre il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha emanato il decreto 4 giugno 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2010 n. 134, “Modalita' di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009”.
Il superamento del test della lingua italiana, nuovo requisito per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, entrerà in vigore a partire dal 09 dicembre 2010.
CHI E’ TENUTO A SUPERARE IL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA? Tutti i cittadini stranieri che richiederanno il rilascio del pse di lungo periodo ai sensi dell’art. 9, comma 1 del T.U. del 98/286. I requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno saranno : Il soggiorno regolare in Italia da almeno 5 anni. Il possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità. Il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana Il superamento del test sarà esteso anche ai familiari per i quali è consentito il rilascio del pse di lungo periodo.
CHI NON E’ TENUTO A SUPERARE IL TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA? La verifica della conoscenza della lingua italiana non sarà richiesta: - ai figli minori di anni quattordici, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge. - agli stranieri affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica. - agli stranieri in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 approvato dal Consiglio d’Europa e rilasciato dagli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - agli stranieri che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti di cui all’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed hanno conseguito un titolo che attesta il raggiungimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 - agli stranieri che hanno ottenuto, nell’ambito dei crediti maturati per l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4 –bis del T.U., il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 - agli stranieri che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 ovvero frequentano un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequentano in Italia il dottorato o un master universitario. - agli stranieri entrati in Italia ai sensi dell’art. 27 , comma 1 lettera a), c), d) e q) del T.U. 98/286
QUALI SONO LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST? Il cittadino straniero presenterà, con modalità informatiche, la richiesta di partecipazione al test alla prefettura territorialmente competente. La prefettura convocherà, entro 60 giorni dalla richiesta, il cittadino straniero per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, indicando il giorno, l’ora ed il luogo in cui lo straniero dovrà presentarsi. Il test si svolgerà con modalità informatiche e sarà strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati dagli enti certificatori . Per superare il test il candidato dovrà conseguire almeno l'ottanta per cento del punteggio complessivo. Nel caso in cui lo straniero non abbia superato la prova, dovrà ripetere il test ed effettuare un’altra richiesta telematica.
Leggi il Decreto Interministeriale
(15 Giugno 2010)
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CORTE COSTITUZIONALE: 1) BOCCIATA AGGRAVANTE CLANDESTINITÀ 2) NON OCCORRE LA CARTA DI SOGGIORNO PER L'ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ.
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La Corte Costituzionale - secondo quanto appreso dall'ANSA - avrebbe deciso l'illegittimità dell'aggravante di clandestinità (pene aumentate di un terzo se a compiere un reato è un immigrato presente illegalmente in Italia) prevista dal primo 'pacchetto sicurezza' del governo, diventato legge nel luglio 2008. Dalla stessa Corte, tuttavia, sarebbe venuto un sostanziale via libera alla legittimità del reato di clandestinità (punito con l'ammenda da 5mila a 10mila euro) introdotto dal secondo 'pacchetto sicurezza', nel luglio 2009. La decisione - si è appreso da fonti qualificate - sarebbe stata adottata a maggioranza nella camera di consiglio della Corte tra ieri e stamane.
Le motivazioni delle due decisioni si conosceranno quando i giudici relatori, Gaetano Silvestri e Giuseppe Frigo, le avranno messe nero su bianco. Al momento, tuttavia, si sa che l'aggravante di clandestinità (art. 61, numero 11 bis, del codice penale introdotto dalla legge 125 del 24 luglio 2008) sarebbe stata bocciata per violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione. In primo luogo, dunque, per irragionevolezza perché - sarebbe stato questo il ragionamento dei giudici della Consulta - in base al principio del 'ne bis in idem' l'aggravamento della pena andrebbe a collidere con il reato di clandestinità introdotto nel 2009 dal 'pacchetto sicurezza'. Inoltre, l'aumento di pena violerebbe il principio costituzionale del "fatto materiale" quale presupposto della responsabilità penale, nel senso che l'aumento di pena sarebbe collegato esclusivamente allo 'status' del reo (il trovarsi irregolarmente in Italia) e non alla maggiore gravità del reato, né alla maggiore pericolosità dell'autore (é il caso dei recidivi o dei latitanti). I giudici costituzionali avrebbero invece dato il via libera al reato di clandestinità (art.10 bis del testo unico dell'immigrazione del 1998 introdotto dalla legge 94 del 15 luglio 2009), dichiarando infondate diverse questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Pesaro e da numerosi giudici di pace (Orvieto, Lecco, Torino, Cuneo, Vigevano e Gubbio). In ambienti della Consulta viene fatto notare che sarà in ogni caso necessario attendere le motivazioni della decisione, che in questo caso sarà scritta dal giudice Frigo. Dalla Corte, infatti, potrebbe venire l'indicazione che spetta al giudice di pace valutare, caso per caso, la grave entità del fatto, così da escludere eventuali giustificati motivi per cui l'immigrato si sia trattenuto illegalmente in Italia.
(Fonte Ansa, 10 Giugno 2010)
Secondo la Corte Costituzionale, che si é pronunciata con la recente Sentenza n°187 del 28 maggio 2010, va riconosciuta l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).
Leggi la Sentenza
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COLF E BADANTI: 1) RIASSEGNATE 8.800 QUOTE DEL DECRETO FLUSSI 2008 PER IL VENETO; 2) LA REGOLARIZZAZIONE A VENEZIA E' SU INTERNET; 3) LO SPORTELLO OSP DI MESTRE CAMBIA SEDE
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1) Il Ministero del lavoro in accordo con il Ministero dell’Interno ha stabilito di riassegnare n. 29.519 quote del D.P.C.M del 3 dicembre 2008 relativo al decreto flussi dell’anno 2008. Più precisamente, 25.627 quote sono relative a quote trattenute come riserva nazionale in base alla circolare n. 7 del 2009 relativa al Decreto Flussi 2008, e altre 3892 quote ridistribuite risultano invece recuperate da quelle non utilizzate e restituite da alcune DPL in quanto eccedenti rispetto alle richieste di nulla osta al lavoro pervenute agli Sportelli Unici.
Al Veneto,in assegnazione alle direzioni provinciali di Padova, Verona , Vicenza e Venezia, vengono distribuite 8800 quote di ingresso: 2900 per i cittadini del Bangladesh, 1000 per i cittadini delle Ghana, 3400 per i cittadini della Moldova , 1500 per i cittadini dello Sri Lanka.
Leggi la Circolare Ministeriale del 25 Maggio 2010
2) Sarà più facile per gli interessati alla regolarizzazione di colf e badanti nella provincia di Venezia consultare il calendario delle convocazioni presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, attivo a Marghera, in Via G. Mameli, 39. Sul sito internet della prefettura di Venezia, nella sezione 'Servizi ai cittadini – Calendario SUI', è infatti possibile verificare se è già stato fissato l’appuntamento, avendo conferma del giorno e dell’ora in cui occorrerà presentarsi per perfezionare la pratica di regolarizzazione. Per tutelare la privacy non saranno presenti i nomi dei diretti interessati, ma il codice identificativo che compare anche nella ricevuta della domanda. La scelta della procedura informatica assicura rapidità e trasparenza, mentre è in fase di allestimento una ulteriore implementazione del sistema di prenotazione che consentirà al datore di lavoro, che ha già verificato la regolarità della documentazione presentata, di fissare direttamente con modalità informatiche la data dell’appuntamento. A Venezia e provincia sono state presentate 4.600 domande di regolarizzazione e dopo il potenziamento degli addetti disposto lo scorso mese dal prefetto Luciana Lamorgese – ad oggi sono state definite 1.997 pratiche – lo Sportello procede ad un ritmo di circa quaranta appuntamenti al giorno. E’ stimabile quindi che entro il mese di luglio saranno ultimate le procedure in corso. (Fonte: Ministero dell’Interno, 15 Maggio 2010)
3) Da mercoledì 19 Maggio lo Sportello di Mestre dedicato alla assistenza e informazione finalizzata all’erogazione di servizi a supporto sia dei lavoratori che si dichiarano disponibili a trovare un impiego come assistenti familiari, sia delle famiglie che intendono instaurare e gestire un rapporto lavorativo di assistenza familiare si trasferisce, a seguito di trasferimento di varie unità di Ufficio del Centro per l’Impiego di Mestre, al nuovo indirizzo di via Sansovino 5 a Mestre, presso il centro servizi della Provincia.
(26 Maggio 2010)
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